Cassazione Penale, Ordinanza n. 22882/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il motivo, pur formalmente costruito come contestazione della tempestività della querela, mirasse in realtà a ottenere una rivalutazione delle prove e una diversa lettura dei fatti, operazione preclusa in cassazione. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva ritenuto tempestiva la querela. Il ricorso deduceva, in sostanza, che tale valutazione fosse erronea perché il giudice di merito avrebbe male interpretato le risultanze istruttorie e non avrebbe accolto la ricostruzione fattuale proposta dalla difesa. La Corte di cassazione ha però qualificato la doglianza come censura di travisamento del fatto, cioè come richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio e di una diversa ricostruzione dei fatti, non consentita nel giudizio di legittimità. Inoltre ha rilevato che non erano stati indicati specifici e decisivi travisamenti di prove effettivamente valorizzate dai giudici di merito.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata per chiarire che in cassazione è deducibile il travisamento della prova, non il travisamento del fatto inteso come richiesta di nuova valutazione delle emergenze istruttorie.
È il fondamento della condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito dedurre come motivo il travisamento del fatto quando la censura mira soltanto a sollecitare una diversa lettura delle prove e una rivalutazione del compendio istruttorio.
- Il travisamento della prova è deducibile in cassazione solo se si indica uno specifico dato probatorio inesistente oppure un risultato di prova oggettivamente diverso da quello reale, e non già quando si contesta l'apprezzamento del merito.
- Il giudice di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi di merito, salvo l'allegazione di un concreto e decisivo travisamento di emergenze processuali.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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