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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27689/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato, parzialmente riformandola, la condanna pronunciata al giudizio abbreviato per più delitti di bancarotta: capo 1 lett. a) bancarotta fraudolenta documentale; capo 1 lett. b) bancarotta fraudolenta patrimoniale; capo 2 bancarotta fraudolenta impropria per operazioni dolose. Il ricorrente ha articolato quattro motivi: (1) contestava la qualificazione come bancarotta fraudolenta documentale, sostenendo che si trattasse di bancarotta semplice documentale estinta per prescrizione e che non fosse provata la volontà di impedire la ricostruzione patrimoniale; (2) contestava la qualificazione patrimoniale delle sottrazioni di denaro, affermando che i prelevamenti in contanti erano stati destinati al pagamento di creditori e che mancava prova della natura distrattiva di trasferimenti e pagamenti a società/percipienti a lui riconducibili; (3) sosteneva che la vendita di immobili ad una società costituita pochi mesi prima non integrasse bancarotta fraudolenta per operazioni dolose ma, al più, bancarotta semplice o distrattiva, con mancanza dell'elemento soggettivo richiesto; (4) censurava il trattamento sanzionatorio ritenuto e l'applicazione dell'art. 81 c.p. per la continuazione, chiedendo l'applicazione dell'art. 219 r.d. n. 267/1942 e la prevalenza delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i primi due motivi manifestamente infondati: ha confermato la qualificazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, ritenendo legittima la valutazione del giudice di merito sulla base dell'omessa prova della destinazione dei beni e della sottrazione delle scritture contabili in un contesto di distrazioni e reati tributari. Il terzo motivo è stato invece accolto nei limiti esposti: il fatto contestato al capo 2 è stato riqualificato non come bancarotta impropria per operazioni dolose ma come bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazione) in quanto la vendita a società collegata con mero accollo non liberatorio comportò la sottrazione di un bene senza adeguata contropartita. Il quarto motivo è stato accolto in parte: poiché il capo 2 viene riqualificato tra i delitti assorbiti dalla speciale disciplina di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, r.d. n. 267/1942, l'applicazione dell'art. 81 c.p. per la continuazione è stata ritenuta errata. Ne è conseguito l'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio e il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per il nuovo esame della pena. L'affermazione di responsabilità resta confermata; la sentenza è annullata solo quanto alla determinazione della pena e alla relativa applicazione normativa.

Norme richiamate

  • r.d. 16 marzo 1942 n. 267, art. 216

    norma che disciplina la bancarotta fraudolenta patrimoniale; la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'amministratore deve provare la destinazione dei beni e, in mancanza di spiegazioni convincenti, può essere desunto il dolo di distrazione

  • r.d. 16 marzo 1942 n. 267, art. 219, comma 2, n. 1

    circostanza aggravante speciale che disciplina il concorso di più fatti di bancarotta e che, se applicabile, assorbe l'ipotesi di continuazione regolata dall'art. 81 c.p.; la Corte ha stabilito che, riqualificando il capo 2 come bancarotta patrimoniale, tale aggravante doveva essere applicata

  • r.d. 16 marzo 1942 n. 267, art. 223

    norma relativa alla bancarotta impropria (compresa l'ipotesi per operazioni dolose); la Corte ha chiarito la distinzione tra bancarotta patrimoniale (distrazione) e bancarotta impropria con nesso eziologico col fallimento

  • codice penale, art. 81

    norma sul concorso materiale e sulla continuazione tra reati; la Corte ha ritenuto errata la sua applicazione per l'aumento di pena quando opera la disciplina speciale dell'art. 219 legge fallimentare

  • legge fallimentare, art. 87

    richiamata per l'obbligo di verità del fallito e la giustificazione dell'inversione dell'onere probatorio in relazione alla mancata dimostrazione della destinazione dei beni

  • codice penale, art. 133

    richiamato in relazione ai criteri di determinazione della pena (criteri soggettivi e oggettivi) e alla motivazione richiesta quando si supera il medio edittale

Massime di principio

  • L'amministratore di una società dichiarata fallita ha l'onere, nei fatti, di spiegare la destinazione dei beni aziendali: l'assenza di spiegazioni convincenti può legittimare la deduzione del dolo di distrazione e la configurazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale.
  • La sottrazione o il prelievo delle scritture contabili, specie se compiuto in un contesto di distrazioni patrimoniali o reati tributari, può essere logicamente collegato alla volontà di impedire la ricostruzione del patrimonio e integrare bancarotta fraudolenta documentale.
  • La vendita di immobili a società riconducibili all'amministratore che si limitano ad assumere un mero accollo non liberatorio del mutuo configura bancarotta patrimoniale se la società fallita si priva del bene senza adeguata contropartita; il nesso con il fallimento non è necessario per la bancarotta patrimoniale, purché vi sia pericolo per le ragioni creditorie.
  • Bisogna distinguere attentamente tra bancarotta patrimoniale (distrazione/dissipazione), bancarotta documentale (occultamento o sottrazione di scritture) e bancarotta impropria per operazioni dolose (atti dolosi con nesso eziologico col fallimento): possono coesistere ma richiedono autonome valutazioni e non sempre si tratta di un concorso formale.
  • Se la disciplina speciale dell'art. 219 L.F. è applicabile (più fatti di bancarotta riconducibili alla stessa persona), non è corretta l'applicazione dell'art. 81 c.p. per l'aumento di pena dovuto alla continuazione; eventuali errori in punto di applicazione di norme sul concorso di reati possono giustificare annullamento limitato al trattamento sanzionatorio e rinvio per nuovo esame della pena.
  • In sede di determinazione della pena, il giudice di merito ha ampia discrezionalità entro i limiti edittali; però la motivazione deve esplicitare i criteri dell'art. 133 c.p. se si supera il medio edittale, e la riqualificazione di reati può influire sul regime aggravatorio applicabile.

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