Cassazione Penale, Ordinanza n. 31022/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso era affidato a un unico motivo, concernente la qualificazione giuridica del fatto. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che la condotta andasse riqualificata come truffa vessatoria per difetto di una minaccia penalmente rilevante. La Corte rileva però che la censura era generica e non specifica, perché si limitava a riproporre questioni già esaminate e disattese nei gradi di merito, senza una critica puntuale alle argomentazioni della sentenza impugnata. Inoltre, la parte relativa alla riqualificazione in truffa vessatoria non poteva essere proposta per la prima volta in cassazione, non risultando dedotta in appello, come richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, c.p.p. La Corte osserva infine che il motivo mirava, in realtà, a ottenere una rivalutazione delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità in assenza di specifici travisamenti della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in applicazione dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi delle parti private in caso di diffusione del provvedimento.
Norme richiamate
a pena di inammissibilità
Una censura non dedotta come motivo di appello non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
In caso di diffusione del provvedimento, vanno oscurate le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private per ragioni connesse alla natura dei fatti e/o alla condizione delle parti.
Corte cost. sent. n. 186/2000
È richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, con conseguente applicazione della sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico e deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di censure già disattese non è sufficiente.
- La questione della diversa qualificazione giuridica del fatto non può essere introdotta per la prima volta in cassazione se non è stata dedotta nei motivi di appello, pena l'inammissibilità della censura.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del compendio probatorio o una lettura alternativa delle prove, salvo la deduzione di specifici travisamenti rilevanti ai fini della legittimità.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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