Cassazione Penale, Sentenza n. 8204/2022 del 09/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Valentini, amministratore della Eurometal s.r.l. dichiarata fallita, è stato condannato per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale (unificate) per avere distratto il corrispettivo di merci per euro 450.000,00 e per aver sottratto o tenuto le scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e dei movimenti societari. Ha impugnato la sentenza articolando tre motivi: (1) carenza istruttoria per mancata assunzione della deposizione del teste Vincenzo Terribile, ritenuto decisivo sul possesso/ubicazione delle scritture contabili e sull'ipotesi di furto; (2) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 216 e 219 r.d. 267/1942 e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che la documentazione fosse stata lasciata nel capannone e che la sua dispersione fosse riconducibile a furto non imputabile a lui; (3) illegittima mancata riqualificazione del fatto in bancarotta semplice documentale e motivazione illogica circa le cause del fallimento e l'assenza di dolo finalizzato al fallimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha ritenuto legittimo il rifiuto di rinnovare l'istruttoria con l'esame del teste Terribile poiché le dichiarazioni del teste Ceccarelli (proprietario del capannone) e quelle rese dallo stesso imputato al curatore escludevano che le scritture fossero state oggetto di un asporto integrale tale da escluderne la responsabilità dell'imputato; il curatore aveva rilevato l'incompletezza delle scritture rendendole inidonee alla ricostruzione del patrimonio. Quanto alla riqualificazione, la Corte ha confermato che la sussistenza della bancarotta fraudolenta patrimoniale giustifica la qualificazione fraudolenta anche della condotta documentale, poiché l'incompletezza delle scritture era finalizzata a coprire distrazioni patrimoniali. È stata quindi confermata nella sostanza la condanna di Valentini; il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare), art. 219
art. 219, secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942
La Corte ha ritenuto integrata la fattispecie di bancarotta fraudolenta (documentale e patrimoniale unificate): l'incompletezza delle scritture è stata interpretata come strumento per coprire distrazioni patrimoniali, configurando il dolo richiesto dall'art. 219.
r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare), art. 216
art. 216, primo comma, nn. 1 e 2, r.d. n. 267 del 1942
Riferimento alle pene accessorie previste dalla legge fallimentare; la Corte ha confermato l'applicabilità delle pene accessorie con la durata stabilita in rapporto alla pena principale.
codice di procedura penale, art. 606
art. 606, comma 1, lett. b), c), d) ed e), cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, motivazione contraddittoria o manifesta illogicità, mancata acquisizione di prove decisive); la Corte ha analizzato i motivi e li ha ritenuti manifestamente infondati o superflui.
codice di procedura penale, art. 616
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Presupposto per la condanna del ricorrente al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha fissato la somma in euro 3.000,00.
Giurisprudenza di legittimità (precedente citato)
Sez. 5, n. 2899 del 02/10/2018, dep. 2019, Signoretti, Rv. 274610
Precedente utilizzato per affermare che la dichiarazione di fallimento è una condizione oggettiva di punibilità, evento estraneo alla volontà dell'agente; pertanto l'intenzione dell'imputato rispetto al fallimento non elimina la responsabilità per bancarotta fraudolenta quando sussistono gli altri elementi del reato.
Massime di principio
- La mancata comparizione di un teste non compromette automaticamente il diritto alla cassazione se la sua deposizione risulta superflua alla luce di altre prove acquisite: il ricorrente deve dimostrare che l'assenza della testimonianza ha determinato un concreto pregiudizio alla decisione.
- Quando il curatore fallimentare accerta l'incompletezza delle scritture contabili e l'impossibilità di ricostruire il patrimonio, ciò può integrare l'elemento materiale della bancarotta documentale, salvo prova contraria rigorosa dall'imputato.
- Se è dimostrata anche una bancarotta patrimoniale (distrazione di beni o valori), l'incompletezza o la soppressione delle scritture può essere valutata come strumento per occultare le distrazioni e quindi configurare il dolo richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale.
- La dichiarazione di fallimento è un elemento oggettivo di punibilità: il fatto che l'amministratore non volesse il fallimento non esclude la responsabilità quando ricorrano gli elementi costitutivi del reato.
- Per ottenere la riqualificazione in bancarotta semplice documentale è necessario contestare concretamente e con prove l'esistenza di distrazioni patrimoniali e dimostrare che l'incompletezza delle scritture non è funzionale a nascondere fatti penalmente rilevanti.
- In sede di impugnazione in Cassazione le doglianze sulla motivazione devono evidenziare contraddizioni rilevanti o errori di diritto chiaramente manifesti; censure meramente ricostruttive o alternative della vicenda probatoria sono spesso dichiarate inammissibili se la motivazione appare complessivamente coerente.
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