Cassazione Penale, Ordinanza n. 14074/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità penale per il reato di cui all'art. 650 c.p. Il ricorso articolava due censure: con il primo motivo si deduceva una generica confutazione dell'elemento psicologico del reato contestato, sostenendosi che la condotta fosse al più qualificabile come colposa, anche per mera negligenza; con il secondo motivo si lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., ritenendo che la motivazione sul punto fosse comunque sufficiente e non illogica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e comunque infondato nella parte in cui pretendeva di escludere la responsabilità per il reato contestato prospettando una qualificazione meramente colposa. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. fosse sorretta da motivazione sufficiente e non illogica. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice oggetto della conferma di responsabilità in appello e del ricorso, rispetto alla quale la Corte non ravvisa vizi nel ragionamento decisorio impugnato.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è stata applicata; la Corte ritiene sufficiente e non illogica la motivazione di merito sul diniego.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a una confutazione generica dell'elemento soggettivo senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione della mera colpa o negligenza non è di per sé idonea a superare una decisione di merito che abbia ritenuto integrato il reato contestato, se il ricorso non evidenzia specifici vizi logici o giuridici della motivazione.
- Il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è insindacabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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