Cassazione Civile, Ordinanza n. 34976/2025 del 31/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La Corte ha esaminato un procedimento d'ufficio di correzione di errore materiale relativo a una propria ordinanza precedente. Nel provvedimento da correggere risultavano presenti due dispositivi consecutivi: uno coerente con la motivazione e con l'esito effettivamente deliberato, che accoglieva il secondo motivo di ricorso, respingeva il primo e cassava la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; un secondo testo, verosimilmente rimasto per mero disguido materiale dalla bozza, che invece accoglieva il primo motivo e dichiarava assorbito il secondo. La Corte ha rilevato che la pagina contenente il secondo dispositivo era riconducibile a una bozza non eliminata e che, per coerenza con motivazione e contenuto complessivo, doveva prevalere il primo dispositivo. È stata quindi disposta la correzione dell'errore materiale, con esclusione dal provvedimento della pagina contenente il dispositivo erroneo. La Corte ha inoltre escluso la liquidazione delle spese del procedimento di correzione, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui in tale procedimento non è configurabile soccombenza.
La decisione
La Corte ha accolto il procedimento di correzione di errore materiale e ha ordinato la rettifica dell'ordinanza n. 8527/2024, stabilendo che dal contenuto del provvedimento debba essere espunta la parte riportata a pagina 8, incompatibile con la motivazione e con il dispositivo effettivo. Non sono state liquidate spese. Il provvedimento conferma che il dispositivo corretto è quello riportato a pagina 7, con accoglimento del secondo motivo, rigetto del primo e cassazione della sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto.
Norme richiamate
La correzione dell'errore materiale è il rimedio utilizzabile quando nel provvedimento vi sia un mero disguido materiale, non incidente sulla sostanza della decisione.
La rettifica può essere disposta per eliminare la parte del provvedimento riconducibile a un errore materiale o a una bozza erroneamente rimasta nel testo finale.
Non si applica la regola della soccombenza al procedimento di correzione di errore materiale, sicché non vi è luogo a liquidazione delle spese.
È richiamato insieme agli artt. 287 e 288 c.p.c. quale base del procedimento di correzione in sede di legittimità.
Massime di principio
- Quando un provvedimento contenga, per mero errore materiale, due dispositivi incompatibili tra loro, deve prevalere quello coerente con la motivazione e con l'iter decisorio effettivo.
- Se il testo erroneo deriva da una bozza rimasta accidentalmente nel provvedimento depositato e risulta estraneo alla causa, il vizio è emendabile con la procedura di correzione degli errori materiali e non integra nullità sostanziale.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali non è configurabile soccombenza tra le parti, con conseguente esclusione della liquidazione delle spese.
- Ai fini della correzione, il giudice deve ricostruire la volontà decisionale desumendola dal complesso del provvedimento, attribuendo rilievo al dispositivo effettivamente compatibile con la motivazione.
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