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Sentenza

Sentenza n. 707/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202505623

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaaltro

Atto impugnato: Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 5667/2025, oggetto di ricorso per revocazione ex art. 58 c.p.a.

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per revocazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 5667/2025, pronunciata sull’appello relativo alla sentenza del TAR Lazio n. 4163/2025. La controversia originaria riguardava l’esito negativo del rifacimento di una procedura pubblica di selezione universitaria, nel quale la ricorrente risultava soccombente rispetto alla controinteressata. La revocazione era fondata sulla deduzione di un fatto revocatorio indicato nella narrativa del ricorso. Nelle more, la ricorrente è risultata vincitrice di un diverso concorso e ha preso servizio come professoressa associata presso un’altra università. Per tale ragione ha dichiarato formalmente di rinunciare al ricorso, ai sensi dell’art. 84 c.p.a.; la rinuncia, notificata alle controparti, non è stata contestata.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, rilevando che il sopravvenuto esito favorevole di un diverso concorso e la conseguente presa di servizio avevano fatto venir meno l’interesse all’accoglimento del ricorso per revocazione. Poiché la dichiarazione di rinuncia era stata notificata alle controparti e non aveva formato oggetto di contestazioni, sussistevano i presupposti per l’estinzione del giudizio. Le spese processuali sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 58 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale del ricorso per revocazione proposto contro la sentenza del Consiglio di Stato.

  • art. 84 c.p.a.

    La rinuncia al ricorso, formalmente dichiarata e notificata alle controparti senza contestazioni, comporta l’estinzione del giudizio.

  • art. 35, comma 2, c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla definizione del giudizio.

  • art. 38 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla definizione del giudizio.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla definizione del giudizio.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso formalmente dichiarata e notificata alle controparti, in assenza di contestazioni, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 84 c.p.a.
  • Il sopravvenuto conseguimento, in altra procedura concorsuale, di una posizione professionale favorevole può far venir meno l’interesse alla decisione di un ricorso per revocazione relativo a una precedente procedura, legittimando la rinuncia al giudizio.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese processuali possono essere compensate quando sussistono i relativi presupposti.

Come è indicizzato

MaterieRevocazione e opposizione di terzoConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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