Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 19990/2025 del 28/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per il delitto contestato è rimasta ferma, non essendo stato accolto alcun motivo di impugnazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'interessato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorso censurava esclusivamente la quantificazione dell'aumento per la continuazione, sostenendo in sostanza che la Corte territoriale avesse errato nel determinare l'aumento di pena ex art. 81 c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza inammissibile perché la sentenza impugnata aveva specificamente motivato l'aumento, richiamando la presenza di più pubblici ufficiali e un precedente delle Sezioni Unite.

Norme richiamate

  • art. 336 c.p.

    Norma incriminatrice per il delitto oggetto della conferma di condanna; la Corte non ne discute il contenuto, ma prende atto della condanna già pronunciata in appello.

  • art. 81 c.p.

    La Corte ritiene correttamente motivato l'aumento di pena per continuazione, evidenziando che il giudice di merito aveva giustificato specificamente l'incremento in ragione della presenza di più pubblici ufficiali.

  • Sez. U, n. 40981 del 2018

    Richiamata come precedente a sostegno della correttezza della motivazione sull'aumento ex art. 81 c.p.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a contestare la quantificazione dell'aumento per continuazione senza confrontarsi con la specifica motivazione del giudice di merito.
  • La censura sulla determinazione della pena non è ammissibile se la sentenza impugnata ha già spiegato, in modo puntuale, le ragioni dell'aumento ex art. 81 c.p.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, seguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.