Cassazione Penale, Ordinanza n. 19990/2025 del 28/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per il delitto contestato è rimasta ferma, non essendo stato accolto alcun motivo di impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'interessato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorso censurava esclusivamente la quantificazione dell'aumento per la continuazione, sostenendo in sostanza che la Corte territoriale avesse errato nel determinare l'aumento di pena ex art. 81 c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza inammissibile perché la sentenza impugnata aveva specificamente motivato l'aumento, richiamando la presenza di più pubblici ufficiali e un precedente delle Sezioni Unite.
Norme richiamate
Norma incriminatrice per il delitto oggetto della conferma di condanna; la Corte non ne discute il contenuto, ma prende atto della condanna già pronunciata in appello.
La Corte ritiene correttamente motivato l'aumento di pena per continuazione, evidenziando che il giudice di merito aveva giustificato specificamente l'incremento in ragione della presenza di più pubblici ufficiali.
Sez. U, n. 40981 del 2018
Richiamata come precedente a sostegno della correttezza della motivazione sull'aumento ex art. 81 c.p.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a contestare la quantificazione dell'aumento per continuazione senza confrontarsi con la specifica motivazione del giudice di merito.
- La censura sulla determinazione della pena non è ammissibile se la sentenza impugnata ha già spiegato, in modo puntuale, le ragioni dell'aumento ex art. 81 c.p.
- In caso di inammissibilità del ricorso, seguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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