Sentenza del 12/10/2016 n. 20538 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso riguardava l'impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IVA relativo a un anno d'imposta non indicato nel testo, concernente l'applicazione dell'art. 2, comma 3, lett. a), del D.P.R. n. 633 del 1972 ai cosiddetti bonus qualitativi riconosciuti ai concessionari di automobili. Nel corso del giudizio l'Agenzia delle entrate ha dichiarato di avere definito in autotutela l'intera controversia, relativa a più annualità, chiedendo pertanto di rinunciare al ricorso.
La decisione
La Corte Suprema di Cassazione ha dichiarato estinto il processo per rinuncia, prendendo atto della rinuncia dell'Agenzia delle entrate e dell'Avvocatura Generale dello Stato. Le spese sono state compensate tra le parti, considerata l'assenza di una specifica opposizione della contribuente, le modalità di definizione della controversia e l'annullamento in autotutela anche del collegato avviso di irrogazione delle sanzioni, nonostante una precedente decisione favorevole all'Ufficio.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, comma 3, lett. a)
art. 2, comma 3, lett. a)
La disposizione è richiamata in relazione alla qualificazione ai fini IVA dei bonus qualitativi riconosciuti ai concessionari di automobili; tuttavia, la Corte non decide nel merito tale questione, poiché il processo viene dichiarato estinto per rinuncia.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione finanziaria annulla o definisce in autotutela l'atto oggetto del giudizio e dichiara di rinunciare al ricorso, il processo può essere dichiarato estinto per rinuncia.
- L'estinzione per rinuncia non equivale a una decisione di merito sulla correttezza dell'accertamento o sull'interpretazione della norma tributaria.
- Le spese possono essere compensate quando la controversia è stata definita in autotutela, la controparte non si oppone specificamente alla compensazione e sussistono circostanze concrete che giustificano tale soluzione.
- L'annullamento dell'atto impositivo e delle sanzioni collegate può rendere non più utile la prosecuzione del giudizio, anche se una precedente pronuncia era favorevole all'amministrazione.
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