Cassazione Civile, Ordinanza n. 23159/2026 del 14/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Nel 2017 alcuni medici, dopo aver conseguito la laurea in medicina e aver frequentato scuole di specializzazione tra il 1982 e il 1991, convennero in giudizio varie amministrazioni statali chiedendo il risarcimento del danno per non avere percepito alcuna remunerazione durante la specializzazione. Sostenevano che le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, come modificate dalla direttiva 82/76/CEE, imponessero agli Stati membri di prevedere un'adeguata retribuzione per gli specializzandi e che l'Italia vi avesse dato attuazione solo tardivamente e in modo parziale con la legge n. 257 del 1991. Il Tribunale e la Corte d'appello rigettarono le domande per prescrizione, ritenendo decorrente il termine decennale dal 27 ottobre 1999. In Cassazione i ricorrenti hanno impugnato un solo motivo, censurando la determinazione del dies a quo della prescrizione e chiedendo, in subordine, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea; le amministrazioni hanno resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione delle direttive sulla remunerazione dei medici specializzandi si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999. Ha ritenuto quindi corretta la decisione della Corte d'appello e non fondata la richiesta di rinvio pregiudiziale, osservando che la materia della prescrizione non è armonizzata e che la Corte di giustizia si è già pronunciata su fattispecie identiche. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti in solido alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c., e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c.
Il ricorso è inammissibile quando censura una questione già coperta da un orientamento consolidato della Corte di cassazione.
condanna ... al pagamento ... della somma di euro 13.000 ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.
La palese e inescusabile infondatezza del ricorso giustifica la condanna per abuso del processo.
se non con dolo o colpa grave ai sensi del primo comma della medesima norma
La Corte richiama anche la possibile responsabilità aggravata per dolo o colpa grave, pur fondando la decisione sul terzo comma.
previa maggiorazione ai sensi dell’art. 4, comma 2, d.m. 55/14
Le spese sono liquidate con la maggiorazione prevista per la difesa di più parti o secondo il parametro richiamato dal decreto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Direttiva 75/362/CEE
È richiamata come fonte europea che prevedeva la disciplina della specializzazione medica e il compenso degli specializzandi.
Direttiva 75/363/CEE
È richiamata insieme alla direttiva 75/362/CEE nel quadro della disciplina europea delle scuole di specializzazione.
Direttiva 82/76/CEE
Ha introdotto l'obbligo di adeguata remunerazione per i medici ammessi ai corsi di specializzazione.
L. 8 agosto 1991, n. 257
È indicata come la legge con cui l'Italia avrebbe dato tardiva e parziale attuazione alle direttive europee richiamate.
L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11
L'art. 11 è richiamato come disposizione che ha riconosciuto una borsa di studio solo a favore dei soggetti già muniti di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo.
Massime di principio
- Il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione di direttive UE si prescrive nel termine ordinario decennale, decorrente dalla data individuata dalla giurisprudenza di legittimità come momento di piena emersione della pretesa.
- La mera esistenza di oscillazioni giurisprudenziali in altre questioni non consente di superare un orientamento consolidato della Corte di cassazione, né rende di per sé ammissibile un nuovo ricorso su questione già stabilmente decisa.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione di diritto unionale sia già stata risolta dalla stessa Corte di giustizia o quando non vi sia un reale problema interpretativo rilevante ai fini della controversia.
- In materia di prescrizione dei diritti derivanti dal diritto dell'Unione, vale il principio per cui gli Stati membri possono opporre termini di prescrizione ragionevoli, purché non rendano eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento unionale.
- Quando un ricorso è manifestamente infondato e si inserisce in un contesto di contenzioso seriale già definito da numerosi precedenti contrari, può essere ravvisato abuso del processo con conseguente condanna ex art. 96 c.p.c.
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