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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5167/2024 del 06/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza del Tribunale di Benevento che li aveva dichiarati colpevoli della contravvenzione prevista dagli artt. 93-95 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (relativa a una tettoia in struttura reticolata) e li aveva condannati a 2.000 euro di ammenda ciascuno, mentre aveva dichiarato estinti per prescrizione analoghe contestazioni relative a un porticato e a un muro e aveva altresì dichiarato estinto per sanatoria il reato ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. b). I ricorrenti deducevano vizio di motivazione (il Tribunale non aveva spiegato perché non fosse riconosciuta la prescrizione per la tettoia nonostante documenti tecnici attestanti l'esecuzione tra il 2005-2006 e l'accatastamento già nel 2013) e mancata assunzione di prova decisiva (revoca della prova testimoniale richiesta dalla difesa sull'epoca di realizzazione della tettoia).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati (la censura sulla motivazione è stata ritenuta assorbente rispetto alla questione della prova). Ha osservato che il Tribunale non ha motivato perché abbia trattato in modo diverso, pur essendo opere site nello stesso luogo e medesima data, la tettoia rispetto agli altri manufatti e non ha indicato elementi istruttori che giustifichino una diversa epoca di ultimazione. Richiamando la giurisprudenza secondo cui le contravvenzioni in tema di edilizia elencate sono reati permanenti, la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'affermazione di responsabilità e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Benevento. Non si è pronunciata in via definitiva sulla colpevolezza o sulla prescrizione: la decisione è rimessa al nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell'Edilizia) - artt. 93-95

    Le contravvenzioni previste dagli artt. 93-95 sono trattate come reati di natura permanente in giurisprudenza; la loro consumazione si protrae fino a quando non cessa lo stato di illegalità (es. termine dei lavori o ottenimento dell'autorizzazione), per cui la prescrizione va valutata in relazione alla data di cessazione della situazione di illegalità

  • D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell'Edilizia) - art. 44, comma 1, lett. b)

    art. 44, comma 1, lett. b)

    Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria può estinguere il reato previsto dall'art. 44; il Tribunale ha infatti dichiarato estinto per sanatoria il reato relativo ad una delle opere

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 3, n. 2210 del 16/12/2021, Amodeo, Rv. 282410)

    Sez. 3, n. 2210 del 16/12/2021 (Amodeo)

    Principio richiamato secondo cui le contravvenzioni di omessa denuncia dei lavori/presentazione dei progetti e di inizio dei lavori senza preventiva autorizzazione sono reati permanenti la cui consumazione dura fino all'interruzione dello stato di illegalità

Massime di principio

  • Quando più opere sono realizzate nello stesso luogo e periodo, il giudice deve motivare specificamente eventuali trattamenti differenti (es. applicazione della prescrizione a un manufatto e non a un altro) indicando elementi istruttori che giustifichino una diversa epoca di ultimazione
  • Le contravvenzioni edilizie previste dagli artt. 93-95 DPR 380/2001 sono considerate reati permanenti: la prescrizione decorre solo dal momento in cui viene meno lo stato di illegalità (es. conclusione dei lavori o rilascio del titolo abilitativo), pertanto per valutare la prescrizione occorre accertare la data di cessazione della permanenza
  • Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria può estinguere specifiche fattispecie (art. 44) ma non automaticamente tutte le violazioni edilizie; il giudice deve chiarire l'effetto della sanatoria sulle diverse contestazioni
  • Se la difesa chiede l'assunzione di prove decisive (es. testimonianze sull'epoca di realizzazione) il giudice che le esclude o revoca deve fornire adeguata motivazione; la mancata acquisizione di prova decisiva può determinare annullamento e rinvio
  • In casi di dubbio sulla decorrenza della prescrizione o sulla data di ultimazione dell'opera, la questione è di fatto e deve essere chiarita in istruttoria e motivata in sentenza; la Cassazione controlla la completezza e la coerenza della motivazione su questi punti

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