Cassazione Penale, Ordinanza n. 34285/2026 del 23/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento pronunciata dal Tribunale di Torino ai sensi dell'art. 444 c.p.p., deducendo che il giudice avrebbe omesso di valutare la sussistenza delle condizioni per pronunciare proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Il testo non indica il reato oggetto dell'accordo né la pena applicata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che la doglianza relativa all'omessa valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è consentita contro una sentenza di patteggiamento, in forza dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. L'inammissibilità è stata dichiarata con ordinanza de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, somma determinata tenendo conto dei profili di colpa emergenti dal ricorso.
Norme richiamate
è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Contro la sentenza di patteggiamento non è consentito il ricorso per cassazione che deduca l'omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p.
in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità del ricorso con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Quando il ricorso contro la sentenza di patteggiamento propone la doglianza non consentita descritta dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., la Corte ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza de plano.
All’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.
Dichiarata l'inammissibilità del ricorso, la ricorrente è condannata alle spese processuali e, in presenza dei profili di colpa rilevati nel ricorso, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui determinata in euro 3.000,00.
è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
La decisione richiama le condizioni di proscioglimento dell'art. 129 c.p.p. per chiarire che la loro omessa valutazione non può essere dedotta con ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento.
Renardi Sue Ellen ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza, pronunciata ex art. 444 e seguenti, cod. proc. pen. su richiesta delle parti, lamentando l’omessa valutazione delle condizioni ex art. 129 cod. proc. pen.
La disposizione è indicata come base della sentenza pronunciata su richiesta delle parti; il principio decisorio della Corte riguarda però i limiti d'impugnazione fissati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento che deduca l'omessa valutazione delle condizioni per pronunciare proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
- La doglianza appena descritta può essere dichiarata inammissibile con ordinanza de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- All'inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e, quando sussistono profili di colpa emergenti dal ricorso, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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