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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33491/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Un socio asserito di una s.r.l. aveva convenuto due soggetti che gestivano la società chiedendo l'accertamento della propria qualità di socio in forza di una scrittura privata del 1998, con attribuzione di 3.360 quote, e il risarcimento dei danni per la dedotta cattiva gestione sociale. Il tribunale aveva accolto la sola domanda di accertamento della qualità di socio e dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria; in appello i soccombenti avevano eccepito, tra l'altro, la nullità della sentenza di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della società, litisconsorte necessario. La corte d'appello ha condiviso tale eccezione, dichiarando la nullità della sentenza ex art. 354 c.p.c. e rimettendo la causa al primo giudice. In Cassazione il successore dell'originario attore ha proposto due motivi: il primo contro la liquidazione delle spese del grado di appello, ritenuta eccessiva e calcolata su un valore della controversia che egli assumeva pari a 3.360 euro sulla base della dichiarazione di valore contenuta nell'atto di appello; il secondo per nullità della sentenza di appello per motivazione assente o apparente, sostenendo che la corte territoriale non avrebbe spiegato adeguatamente perché sussistesse il litisconsorzio necessario e perché il contraddittorio non fosse stato ritualmente integrato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto infondato il vizio di motivazione, osservando che la sentenza d'appello indicava chiaramente le ragioni della declaratoria di nullità ex art. 354 c.p.c., fondate sulla mancata rituale evocazione in giudizio della società, litisconsorte necessario nella controversia sull'accertamento della qualità di socio. Ha ritenuto infondato anche il motivo sulle spese, affermando che il valore della controversia era indeterminabile perché la domanda verteva sull'accertamento della qualità di socio, insuscettibile di traduzione in termini pecuniari, e che il giudice può liquidare il compenso secondo il corretto scaglione anche se la nota spese difensiva abbia indicato un valore errato e inferiore. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità e dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 102 c.p.c.

    La controversia sull'accertamento della qualità di socio richiede la partecipazione necessaria della società e dei soci, poiché incide sulla composizione del gruppo sociale.

  • art. 354 c.p.c.

    La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario comporta la nullità della sentenza di primo grado e la rimessione della causa al primo giudice.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se mancante o meramente apparente; non è sindacabile il semplice difetto di sufficienza o una diversa lettura del ragionamento del giudice di merito.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La sentenza è nulla solo in caso di mancanza effettiva della motivazione o di motivazione apparente, non per mera sinteticità o concisione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in relazione al dovere di motivazione della decisione.

  • art. 111 Cost.

    È evocato quale parametro del dovere di motivazione della decisione giudiziaria.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    È stato dichiarato il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in ragione del rigetto del ricorso.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 14

    Richiamato dalla parte ricorrente per la dichiarazione del valore della controversia nell'atto di appello.

  • d.m. n. 55/2014, art. 4, commi 1, 2 e 5

    Il giudice deve tenere conto dei valori medi dei parametri; gli aumenti per pluralità di parti sono ammissibili entro i limiti di legge; la nota spese è rilevante, ma non vincola il giudice se redatta sulla base di un valore erroneo.

  • d.m. n. 55/2014, art. 5, commi 1 e 6

    Il valore della causa si determina secondo il codice di procedura civile; per le cause di valore indeterminabile si applicano gli scaglioni indicati dal decreto, con attenzione al valore effettivo della controversia e agli interessi perseguiti.

  • d.m. n. 37/2018

    Ha modificato i parametri forensi ed è applicabile alle liquidazioni giudiziali successive alla sua entrata in vigore quando la prestazione professionale non era ancora completata.

  • legge n. 247/2012, art. 13

    Richiamata per affermare l'inderogabilità dei minimi parametrali nella liquidazione delle spese a carico del soccombente.

  • art. 75 disp. att. c.p.c.

    La nota spese può delimitare la domanda di rimborso, ma non impedisce al giudice di correggere un errore evidente nella determinazione del valore della lite.

  • art. 10 c.p.c.

    Il valore della causa si determina dalla domanda secondo le regole codicistiche.

  • art. 38, comma 3, c.p.c.

    Conferma il potere del giudice di rilevare d'ufficio l'incompetenza per valore, a supporto della sua competenza a verificare il valore effettivo della lite.

  • art. 110 c.p.c.

    Indicato per la successione nel processo del ricorrente originario deceduto.

Massime di principio

  • Nelle controversie volte all'accertamento della qualità di socio di una società, la società stessa e gli altri soci sono litisconsorti necessari, poiché la decisione incide sulla compagine sociale.
  • La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario determina nullità della sentenza e rimessione al primo giudice ex art. 354 c.p.c.
  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è solo quello che si traduce in motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
  • In tema di liquidazione delle spese, il giudice determina il valore della controversia secondo le regole processuali e i parametri forensi vigenti, potendo discostarsi dal valore erroneamente indicato nella nota spese se tale indicazione non corrisponde al valore effettivo della lite.
  • Quando la nota spese è fondata su un valore della controversia erroneo e inferiore a quello corretto, il giudice deve applicare lo scaglione appropriato e può liquidare un compenso superiore a quello richiesto, purché nel rispetto dei parametri di legge.
  • La dichiarazione del difensore sul valore della lite non è vincolante per il giudice se contrasta con il valore effettivo della controversia desumibile dalla domanda e dagli interessi sostanziali perseguiti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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