Cassazione Civile, Ordinanza n. 14303/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario del credito)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti di due fideiussori per il pagamento di un debito garantito verso una cooperativa. I fideiussori hanno opposto il decreto deducendo, tra l'altro, la nullità della fideiussione per indeterminatezza dell'oggetto e per violazione delle norme anticoncorrenza; in appello è stata inoltre rilevata la nullità della clausola che esonerava il creditore dall'onere di agire tempestivamente verso il debitore principale ai sensi dell'art. 1957 c.c., ma la corte territoriale ha ritenuto tale nullità parziale non sufficiente a far discendere automaticamente la decadenza del creditore, reputando tardiva l'eccezione di decadenza. Il ricorrente principale ha quindi dedotto violazione dell'art. 1957 c.c., sostenendo che, una volta dichiarata nulla la clausola derogatoria, la decadenza del creditore/fideiussione avrebbe dovuto essere accertata automaticamente sulla base della mancata tempestiva azione contro il debitore principale. Con il secondo motivo ha riproposto la medesima censura evidenziando che, essendo il fideiussore consumatore, la clausola di deroga sarebbe vessatoria e nulla ex artt. 33 e 36 cod. consumo, con nullità rilevabile d'ufficio e conseguente automatica operatività della decadenza. La società cessionaria del credito, con controricorso e ricorso incidentale, ha sostenuto che l'onere di preventiva escussione era stato comunque adempiuto e che le questioni relative alla clausola e alla decadenza erano state male valutate dalla corte di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha affermato che la nullità della clausola che esonera il creditore dall'onere di agire tempestivamente verso il debitore principale non produce, da sola, l'automatica decadenza della garanzia: occorre un autonomo accertamento, fondato su una specifica domanda o eccezione tempestiva, circa il mancato rispetto dell'onere previsto dall'art. 1957 c.c. e circa l'effettiva mancata escussione del debitore principale nei termini di legge. La Corte ha rilevato che tale accertamento non era stato validamente introdotto nel giudizio di merito e che, dagli atti, risultava comunque che il creditore aveva richiesto il pagamento al debitore principale prima di agire verso il fideiussore e in tempo utile. Il ricorso incidentale è stato dichiarato assorbito perché condizionato e superato dal rigetto del principale. Il ricorrente principale è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e al contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
La clausola che deroga all'onere del creditore di agire tempestivamente contro il debitore principale può essere nulla, ma la nullità della clausola non equivale automaticamente all'accertamento della decadenza del creditore; l'operatività della decadenza richiede un autonomo accertamento del mancato esercizio dell'azione nei termini e una specifica allegazione/eccezione del debitore.
La clausola di deroga all'art. 1957 c.c. può essere considerata vessatoria e quindi nulla se incide sulla posizione del consumatore, ma anche in tal caso occorre verificare separatamente se il creditore abbia rispettato l'onere di preventiva attivazione verso il debitore principale.
La nullità di protezione della clausola vessatoria comporta la sua espunzione dal contratto, ma non sostituisce l'accertamento in fatto dell'eventuale decadenza dalla garanzia.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
L'onere di allegare e provare il mancato rispetto dell'onere di preventiva escussione e, quindi, la decadenza del creditore, incombe sul debitore/fideiussore che la invoca.
Massime di principio
- La nullità di una clausola contrattuale che deroga a una disciplina legale non comporta, di per sé, l'automatica applicazione della regola legale sostitutiva in senso favorevole alla parte che invoca la nullità: occorre verificare se ricorrano in concreto tutti i presupposti della disciplina imperativa richiamata.
- Quando si deduce la decadenza del creditore verso il fideiussore ai sensi dell'art. 1957 c.c., l'allegazione della nullità della clausola di deroga non basta: il debitore deve dedurre e provare tempestivamente che il creditore non ha agito nei termini e non ha previamente escusso il debitore principale.
- L'accertamento della nullità di una clausola esonerativa e l'accertamento della decadenza dalla garanzia sono questioni autonome, non sovrapponibili; la prima non contiene necessariamente la seconda.
- Nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo o in materie analoghe, l'eccezione relativa alla decadenza ex art. 1957 c.c. deve essere proposta in modo specifico e tempestivo, non potendo essere introdotta solo attraverso la contestazione della validità della clausola contrattuale.
- La qualificazione della clausola come vessatoria o nulla ex disciplina consumeristica non elimina il necessario onere probatorio della parte che intenda avvalersi della conseguente disciplina legale sostitutiva.
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