Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18804/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Alibrandi era stato condannato in primo e secondo grado per il reato di bancarotta fraudolenta documentale in relazione alla società "Milleniunn Sat s.r.l." fallita il 23/09/2015. L'accusa contestava che, nella qualità di amministratore, avesse sottratto le scritture contabili con lo scopo di procurarsi un ingiusto profitto e di arrecare pregiudizio ai creditori. In cassazione il ricorrente deduceva un unico motivo: vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge fallimentare (artt. 216 e 223 legge fall.), sostenendo che era stato citato irregolarmente perché le notifiche erano state eseguite presso lo studio del difensore mentre egli aveva eletto domicilio altrove (Via Principe Umberto, Messina) e/o era residente all'estero per cui le notifiche dovevano essere effettuate ai sensi dell'art.169 c.p.p. Inoltre affermava di non aver consegnato le scritture contabili perché non era stato regolarmente notificato dell'avviso di convocazione del curatore e quindi non era a conoscenza del giudizio fallimentare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla citazione in giudizio: dagli atti risultava infatti che l'imputato aveva eletto domicilio presso il difensore e che presso tale domicilio erano state ricevute le notifiche. Il successivo trasferimento all'estero non intacca l'efficacia della precedente elezione di domicilio, come confermato dalla giurisprudenza citata (Sez. 5, n. 12717/2019 Pedersoli; Sez. 3, n. 6418/2007 Ruberti). La contestazione circa la mancata consegna delle scritture per mancanza di notifica dell'avviso del curatore è stata ritenuta generica e non autosufficiente: il ricorrente non ha allegato gli atti probatori né ha richiesto che la cancelleria li acquisisse; inoltre non risulta che le scritture siano state consegnate neppure tardivamente dopo che l'imputato aveva avuto conoscenza del fallimento e del procedimento penale. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 216 legge fallimentare

    Citata dal ricorrente come norma rilevante ai fini della fattispecie di bancarotta; la Corte non ha accolto la censura relativa all'applicazione delle norme fallimentari, avendo ritenuto regolari le notifiche e insufficiente la prova contraria prodotta dal ricorrente

  • art. 223 legge fallimentare

    Riferita nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina delle responsabilità in materia fallimentare; la Corte non ha ritenuto fondata la censura sulla base di tale norma per le ragioni indicate nella motivazione

  • art. 169 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che, essendo residente all'estero, le notifiche dovevano seguire le modalità dell'art.169 c.p.p.; la Corte ha osservato che la precedente elezione di domicilio presso il difensore rende efficaci le notifiche effettuate in quel luogo, anche in caso di successivo trasferimento all'estero

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato dalla Corte per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria (euro 3.000,00) in conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 12717 del 05/11/2019 (Pedersoli) e Sez. 3, n. 6418 del 07/11/2007 (Ruberti)

    Richiamate per il principio secondo cui la successiva trasferimento all'estero non invalida la precedente elezione di domicilio fatta presso il difensore; confermano l'efficacia delle notifiche eseguite presso il domicilio eletto

Massime di principio

  • L'elezione di domicilio presso il difensore è efficace: le notifiche eseguite presso il domicilio eletto producono i loro effetti anche se il soggetto si trasferisce successivamente all'estero, salvo revoca formale dell'elezione
  • In cassazione le allegazioni di fatto devono essere supportate da documenti: affermazioni generiche sulla mancata notifica o sulla conoscenza del procedimento sono inidonee se non accompagnate da prove o da richiesta di acquisizione degli atti in cancelleria
  • Per contestare la regolarità delle notifiche è necessario produrre o indicare gli atti probatori che dimostrano l'irregolarità; l'assenza di tali prove comporta il rigetto della censura
  • La mancata consegna delle scritture societarie non viene automaticamente giustificata dall'asserita mancanza di notifica; se l'imputato ha avuto conoscenza del fallimento e del procedimento e non ha prodotto i documenti neppure tardivamente, il comportamento può essere valutato negativamente dal giudice
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche rilevanti per il ricorrente, inclusa la condanna alle spese processuali e l'applicazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Chi è residente all'estero deve comunque curare la propria posizione processuale: il trasferimento internazionale non sottrae all'obbligo di verificare e, se necessario, modificare formalmente l'elezione di domicilio o gli strumenti per ricevere le notifiche

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.