Sentenza del 15/04/2021 n. 1953 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Motivazione per relationem - Provvedimento cautelare - Indicazione espressa degli estremi identificativi dei carichi pendenti - Ammissibilità. (prima massima). Processotributario - Contraddittorio endoprocedimentale - Provvedimento cautelare - Nonobbligatorietà. (seconda massima).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il giudice d\'appello ha confermato la decisione di primo grado motivando per relationem, ossia richiamando integralmente la motivazione della sentenza di primo grado. Tale modalità è ritenuta adeguata quando le censure dell\'appellante non sollevano questioni nuove e sono generiche, superflue o inconsistenti. Quanto al provvedimento cautelare adottato in corso dei giudizi di merito, l\'onere di motivazione è ritenuto assolto se il provvedimento indica espressamente gli estremi identificativi dei carichi pendenti a carico della Società. Inoltre, per i provvedimenti cautelari che non definiscono il merito, non è obbligatorio esperire il contraddittorio endoprocedimentale.
La decisione
La Corte d\'appello ha confermato la pronuncia di primo grado motivando per relationem; la motivazione per relationem è stata ritenuta valida perché le questioni sollevate in appello erano prive di novità e consistenza. Il provvedimento cautelare è stato considerato validamente motivato in quanto conteneva gli estremi identificativi dei carichi pendenti della Società. È stato inoltre affermato che, ai fini dell\'adozione del provvedimento cautelare che non decide il merito, il contraddittorio endoprocedimentale non è obbligatorio ai sensi dell\'art. 12, comma 7, della l. 212/2000.
Norme richiamate
L\'art. 36 è richiamato in relazione all\'onere motivazionale delle decisioni d\'appello; la Corte ritiene che la motivazione per relationem sia compatibile con tale obbligo quando le censure non sollevano questioni nuove e il richiamo alla motivazione di primo grado consente comunque di comprendere le ragioni della decisione.
Il comma 7 è interpretato nel senso che, per i provvedimenti cautelari che non definiscono il merito della controversia, non sussiste l\'obbligo di esperire il contraddittorio endoprocedimentale prima dell\'adozione del provvedimento.
Giurisprudenza della Cassazione
Cass. 17/00; 19947/07; 38824/08; 17912/13; 14022/16
Queste decisioni sono richiamate come precedenti che confermano la possibilità di motivare per relationem in sede di appello e i limiti dell\'onere motivazionale quando le censure sono generiche o non introducono profili nuovi.
Massime di principio
- Il giudice d\'appello può motivare per relationem richiamando la motivazione di primo grado quando l\'appello non introduce questioni nuove o solleva censure generiche, purché il rinvio permetta di comprendere le ragioni della decisione di conferma.
- La motivazione per relationem non è ammessa se l\'appello solleva profili nuovi, questioni complesse o se è necessario un nuovo esame critico delle argomentazioni; in tali casi il giudice d\'appello deve fornire autonoma e piena motivazione.
- Nel caso di provvedimenti cautelari adottati durante la pendenza dei giudizi di merito, l\'obbligo motivazionale può essere soddisfatto anche attraverso l\'indicazione espressa degli estremi identificativi dei carichi pendenti a carico del destinatario del provvedimento.
- Per i provvedimenti cautelari che non decidono il merito non sussiste in linea di principio l\'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale; tuttavia, se la garanzia del contraddittorio è necessaria per tutelare diritti fondamentali o il contenuto del provvedimento incide pesantemente su posizioni soggettive, il giudice dovrà valutare caso per caso l\'opportunità di assicurare la partecipazione della controparte.
- In fase difensiva, chi impugna dovrebbe specificare chiaramente le novità di fatto e di diritto proposte in appello per impedire che la corte confermi per relationem; viceversa, censure generiche espongono al rischio di una conferma senza ulteriore motivazione.
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