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Sentenza

Sentenza n. 14832/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'ottemperanza delle sentenze del Tar Lazio N. 12508/2020 REG.PROV.COLL. N. 05088/2020 REG.RIC. Pubblicata il 24/11/2020, N. 00390/2025 REG.PROV.COLL. N. 02823/2023 REG.RIC. Pubblicato il 09/01/2025, N. 00853/2025 REG.PROV.COLL. N. 09545/2024 REG.RIC. Pubblicata il 17/01/2025, N. 06938/2020 REG.PROV.COLL. N. 02772/2020 REG.RIC. pubblicata il 23/06/2020, N. 01298/2025 REG.PROV.COLL. N. 08872/2023 REG.RIC. Pubblicata il 22/01/2025, N. 00334/2025 REG.PROV.COLL. N. 08788/2024 REG.RIC. Pubblicato il 08/01/2025, N. 00385/2025REG.PROV.COLL. N. 02831/2023 REG.RIC. Pubblicata il 09/01/2025 e N. 00370/2025 REG.PROV.COLL. N. 02822/2023 REG.RIC. Pubblicato il 09/01/2025

Giustizia amministrativa202601171

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, quanto alle spese di lite e ai relativi interessi, di otto sentenze del TAR Lazio passate in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (avvocati antistatari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per l'ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, delle sentenze indicate in epigrafe, nella parte in cui disponevano il pagamento delle spese di lite in loro favore quali avvocati antistatari. Dopo la costituzione meramente formale dell'Amministrazione e il deposito di alcuni decreti di pagamento, il Collegio ha disposto un rinvio per verificare i pagamenti effettuati. All'esito, i ricorrenti hanno rappresentato che una sentenza, la n. 853/2025, non era stata affatto eseguita e che le altre sentenze erano state eseguite soltanto parzialmente, essendo stata corrisposta la sorte capitale ma non gli interessi maturati. Il Ministero non ha contestato tale ricostruzione, non ha provato l'integrale adempimento e non ha fornito giustificazioni per l'inerzia residua.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha accertato che residuava l'omesso pagamento delle spese legali liquidate con la sentenza n. 853/2025, oltre agli interessi, nonché l'omesso pagamento degli interessi maturati sulle spese di lite liquidate con le sentenze n. 334/2025, n. 12508/2020, n. 390/2025, n. 6938/2020, n. 1298/2025, n. 385/2025 e n. 370/2025, poiché il Ministero aveva corrisposto soltanto la sorte capitale. Ha quindi ordinato all'Amministrazione di dare esecuzione ai giudicati, nei limiti indicati, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli 120 giorni decorrenti dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e previa richiesta dei ricorrenti. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 750,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • D.M. 55/2014

    Utilizzato quale parametro per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, considerando la natura essenzialmente esecutiva del giudizio e l'impegno difensionale concretamente prestato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'Amministrazione non dimostra l'integrale adempimento di un giudicato e non giustifica l'inerzia residua, il giudice può ordinare l'esecuzione delle obbligazioni ancora ineseguite entro un termine assegnato.
  • L'esecuzione di una condanna al pagamento delle spese di lite non si esaurisce nel versamento della sorte capitale, ma comprende anche gli interessi maturati, ove dovuti.
  • L'accertamento di un'ottemperanza solo parziale consente al giudice di delimitare puntualmente l'obbligo residuo dell'Amministrazione, ordinando il pagamento delle somme ancora dovute.
  • La nomina del commissario ad acta è legittima quale misura sostitutiva per l'ipotesi di persistente inerzia dell'Amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato dal giudice; l'intervento commissariale può essere subordinato a una richiesta della parte e svolgersi entro un ulteriore termine prefissato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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