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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30017/2021 del 26/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva recuperato maggiore materia imponibile nei confronti di un contribuente, socio al 50% di una società poi in liquidazione, ai fini IRAP, IVA e imposte sui redditi imputate per trasparenza, in relazione a due note di credito emesse in rettifica di prestazioni rese in favore di una società committente. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente, ritenendo che la documentazione prodotta si inserisse nel rapporto di subappalto relativo alla realizzazione di impianti meccanici e che le note di credito fossero giustificate dalla mancata approvazione della contabilità da parte della committente principale. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi, ma il testo dell'ordinanza non li dettaglia; la decisione si fonda però sull'intervenuto giudicato favorevole formatosi, per la società, su un precedente ricorso concernente i medesimi rilievi, giudicato che il socio ha potuto opporre.

La decisione

La Corte ha ritenuto applicabile il giudicato formatosi a favore della società per effetto di precedente ordinanza di cassazione, giudicato che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo al medesimo anno e ai medesimi rilievi. Ha affermato che tale giudicato favorevole può essere fatto valere anche dal socio, pur se il precedente giudizio si era svolto in violazione del litisconsorzio necessario tra società di persone e soci. Per questa ragione il ricorso dell'Agenzia delle entrate è stato rigettato; le spese sono state compensate in considerazione del particolare andamento processuale.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato solo in via classificatoria dalla tassonomia degli istituti; nel testo della decisione non è oggetto di applicazione espressa.

  • Litisconsorzio necessario

    La Corte richiama il principio secondo cui il giudicato favorevole formatosi in un giudizio celebrato senza il necessario litisconsorzio tra società di persone e soci può comunque essere opposto dal socio.

Massime di principio

  • Il giudicato favorevole formatosi nei confronti della società, relativo ai medesimi rilievi e al medesimo periodo d'imposta, è opponibile dal socio chiamato a rispondere per trasparenza.
  • L'eventuale violazione del litisconsorzio necessario nel giudizio definito con sentenza favorevole alla società non impedisce al socio di avvalersi dell'efficacia sostanziale di quel giudicato, se esso è a lui favorevole.
  • In presenza di giudicato esterno favorevole sui medesimi fatti impositivi, il ricorso dell'Amministrazione non può essere accolto e va respinto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

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