Cassazione Civile, Ordinanza n. 33802/2024 del 21/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di pagamento relativo a indennità di mora per tardivo pagamento di accise, impugnato dalla società contribuente davanti al giudice tributario. La CTP aveva rigettato il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l’appello della società. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi; la società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale con tre motivi. Nelle more del giudizio di legittimità, la società ha depositato memoria chiedendo l’estinzione del processo per adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti prevista dalla l. n. 197 del 2022, allegando di aver presentato tempestiva domanda e di non dover versare alcun importo perché il tributo era stato già integralmente pagato prima dell’atto impositivo, con conseguente definibilità 'a zero'. L’Agenzia, tramite l’Avvocatura dello Stato, ha poi comunicato che l’istanza era stata ritenuta ammissibile.
La decisione
La Corte ha preso atto che ricorrevano i presupposti della definizione agevolata ex art. 1, commi 186 ss., l. n. 197 del 2022 e, in particolare, del comma 194, secondo cui quando non vi sono importi da versare la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. Richiamato anche il comma 198, ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate. Non vi è stata decisione sui motivi del ricorso principale né di quello incidentale.
Norme richiamate
art. 1, commi 186 ss., L. n. 197 del 2022
Introducono la definizione agevolata delle liti pendenti, applicabile alla controversia in presenza dei relativi presupposti.
art. 1, comma 191, secondo periodo, L. n. 197 del 2022
Consente la definibilità della controversia a zero quando il tributo sia stato integralmente versato prima dell’emissione dell’atto impositivo.
art. 1, comma 194, L. n. 197 del 2022
"qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda"
Se non sono dovuti importi, la definizione agevolata si perfeziona con la sola domanda di adesione.
art. 1, comma 198, L. n. 197 del 2022
"nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate"
La presentazione della documentazione richiesta comporta l’estinzione del processo pendente; le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
Massime di principio
- Quando una lite tributaria rientra nella definizione agevolata e non residuano importi da versare, la domanda di definizione perfeziona da sola l’effetto estintivo del giudizio.
- In presenza di adesione ammissibile alla definizione agevolata delle liti pendenti, la Corte dichiara l’estinzione del processo senza esaminare i motivi di ricorso.
- Nei casi di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate.
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