Cassazione Penale, Sentenza n. 10437/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di rigetto della richiesta di riesame avverso l'ordinanza del GIP del 12/09/2024 che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per il reato associativo ex art. 74 d.P.R. 309/90 (capo a). Il ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) violazione artt. 273 e 292 c.p.p. e artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90 per mancata prova della gravità indiziaria relativa alla sua partecipazione, come stabile acquirente, al sodalizio Gallo-Angelino; contestata l'utilizzabilità/efficacia probatoria delle dichiarazioni dei collaboratori (che riferivano acquisti precedenti a settembre 2019 e da altro clan) e delle intercettazioni, che a suo avviso non provano la prosecuzione dei rapporti dopo settembre 2019; 2) violazione art. 292 c.p.p. per omissione o errata considerazione dell'elemento a favore costituito dall'essere stato vittima di una estorsione addebitata a Massimo Gallo, che secondo il ricorrente dimostrerebbe la sua estraneità al sodalizio; 3) violazione artt. 274, 284 e 292 c.p.p. (comma 2 lett. c e c-bis) relativamente alla sussistenza delle esigenze cautelari, contestata in ragione del tempo intercorso, delle pregresse condanne risalenti al 2012 e dello svolgimento di attività lavorativa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: i primi due motivi sono inammissibili perché consistono in doglianze sulla valutazione del merito degli elementi indiziari (dichiarazioni dei collaboratori e intercettazioni), materie riservate alla valutazione del giudice del merito e non sindacabili in Cassazione salvo vizio logico-manifestamente illogico o travisamento, vizio non riscontrato. Il Tribunale di Napoli aveva motivatamente richiamato concordi dichiarazioni di più collaboratori e brani di intercettazioni ritenuti univocamente dimostrativi della gestione stabile della piazza di spaccio e del rapporto di fornitura col clan Gallo-Angelino; la circostanza dell'estorsione subita e del pagamento di 1.000 euro è stata letta dal Tribunale come trattamento di favore compatibile con l'affiliazione, non elemento esimente. Il terzo motivo (inesistenza attuale delle esigenze cautelari) è manifestamente infondato: la presunzione ex art. 275 comma 3 c.p.p. non è stata superata dal generico richiamo al tempo trascorso, all'attività lavorativa e all'assenza di ulteriori reati; non sono stati forniti elementi concreti indicativi della rescissione dei legami con il contesto criminale. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese e versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
artt. 192 comma 3; 273; 274; 275 (comma 3); 284; 292 (comma 2 lett. c) e c-bis)); 616
Principi applicati: le valutazioni sulla gravità indiziaria, sull'interpretazione delle intercettazioni e sull'attendibilità delle fonti (collaboratori) sono valutazioni di merito non sindacabili in Cassazione salvo vizi di logicità o travisamento; la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 275 co.3 può essere superata solo con elementi concreti che dimostrino la cessazione del periculum libertatis (tempo parametrato alla gravità, prova di rescissione dei legami, attività risocializzanti, assenza di comportamenti criminali). L'art. 616 disciplina le conseguenze economiche in caso di inammissibilità.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo Unico stupefacenti)
Norme sostanziali relative al sistema sanzionatorio per traffico e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; l'art. 74 è invocato per il reato associativo contestato (associazione finalizzata allo spaccio).
Giurisprudenza (Sezioni Unite) – Sebbar
Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015
Principio: l'interpretazione del linguaggio nelle intercettazioni, anche se criptico, è questione di fatto rimessa al giudice di merito; le dichiarazioni acquisite tramite intercettazioni autorizzate hanno piena valenza probatoria e non richiedono gli elementi di corroborazione dell'art. 192 c.p.p. (comma terzo). Ciò limita il sindacato della Cassazione sulle valutazioni di merito.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile ottenere l'annullamento di misure cautelari semplicemente chiedendo una diversa valutazione delle prove: va dimostrato un vizio di legittimità (travìsamento o manifesta illogicità) nella motivazione del giudice del merito.
- Le intercettazioni e le dichiarazioni di collaboratori, se valutate logicamente dal giudice di merito, sono idonee a fondare la gravità indiziaria per reati associativi e la loro interpretazione è questione di fatto non rimessa alla Cassazione.
- L'essere stato vittima di un reato (es. estorsione) non costituisce automaticamente elemento liberatorio: il suo effetto probatorio dipende dal contesto e dalla valutazione complessiva degli elementi (es. comportamenti, appellativi, pagamenti e conversazioni che possono indicare relazione di affiliazione).
- Per superare la presunzione di esigenze cautelari ex art. 275 co.3 c.p.p. occorrono elementi concreti e specifici (es. tempo parametrato alla gravità, prova di reale distacco dal sodalizio, attività risocializzanti comprovate), non meri richiami generici al tempo trascorso o al lavoro svolto.
- Nel proporre ricorso, il difensore deve confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata e indicare dove risiederebbe un vizio logico o giuridico, evitando argomentazioni generiche o meri rilievi di merito.
- Le sanzioni pecuniarie per ricorsi inammissibili possono essere disposte ex art. 616 c.p.p.; dunque è necessario valutare costi/benefici prima di proporre ricorso di legittimità quando le doglianze riguardano valutazioni di fatto.
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