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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21902/2023 del 21/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Nel giudizio di merito un lavoratore aveva chiesto il pagamento di varie somme di natura retributiva/creditoria nei confronti di due società; il Tribunale aveva accolto la domanda ma aveva compensato integralmente le spese, richiamando la serialità della controversia e il fatto che le spese fossero state liquidate in altro giudizio analogo, nonostante i procedimenti fossero rimasti formalmente distinti. La Corte d'appello aveva confermato la compensazione, ritenendo che la natura seriale delle cause e la trattazione sostanzialmente unitaria integrassero "gravi ed eccezionali ragioni" e che fosse irrilevante la mancata formale riunione dei procedimenti. In cassazione il lavoratore ha dedotto la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., del D.M. n. 55/2014, dell'art. 4, comma 2, e delle norme costituzionali invocate, sostenendo che: (i) la serialità non basta a giustificare la compensazione; (ii) il compenso unico per l'avvocato è ammissibile solo in caso di unico processo o di processi riuniti, non per cause semplicemente simili e rimaste separate; (iii) la Corte d'appello aveva erroneamente assorbito le censure sul quantum delle spese di primo grado; (iv) era conseguente l'errore nel capo sulle spese del grado di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso, ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto, ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, perché riesamini la regolazione delle spese di primo grado alla luce del principio per cui la serialità delle cause, in assenza di formale riunione, non legittima di per sé né il compenso unico né la compensazione delle spese; il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    la regola generale è la soccombenza nella rifusione delle spese; la deroga richiede una base normativa specifica e non può essere giustificata dalla sola serialità della lite.

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è consentita solo nei limiti delle "gravi ed eccezionali ragioni"; la serialità di procedimenti separati e la liquidazione delle spese in altro giudizio non integrano, da sole, tali ragioni.

  • art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014

    il compenso unico maggiorato presuppone un unico processo oppure processi separati ma poi riuniti; non si applica ai giudizi rimasti distinti.

  • art. 151 disp. att. trans. c.p.c.

    è richiamato nel ricorso tra le norme asseritamente violate, ma nel testo non emerge una specifica interpretazione della Corte su tale disposizione.

  • art. 3, comma 1, Cost.

    è invocato dal ricorrente, ma la decisione non sviluppa un'autonoma interpretazione sul punto.

  • art. 24 Cost.

    è invocato dal ricorrente, senza una specifica ratio decidendi autonoma nel testo.

  • art. 111 Cost.

    è invocato dal ricorrente, senza una specifica ratio decidendi autonoma nel testo.

  • art. 414 c.p.c.

    è richiamato nel motivo per contestare la rilevanza di petitum e causa petendi nelle cause di lavoro, ma la Corte decide sulla disciplina delle spese, non su tale profilo processuale.

  • art. 12 preleggi

    è invocato per escludere un'applicazione analogica dell'art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014 oltre i casi previsti.

  • art. 14 preleggi

    è invocato nel medesimo senso, per negare estensioni analogiche della disciplina del compenso unico.

Massime di principio

  • In tema di spese processuali, la compensazione costituisce deroga alla regola della soccombenza e richiede una motivazione riconducibile a reali gravi ed eccezionali ragioni, non essendo sufficiente il mero richiamo alla serialità della controversia.
  • La mera trattazione di cause analoghe o identiche, se i procedimenti restano formalmente separati e non vengono riuniti, non consente di liquidare un compenso unico per l'assistenza difensiva né di ridurre automaticamente la condanna alle spese nei singoli giudizi.
  • L'art. 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014 presuppone l'unità del processo o la riunione di processi distinti; non è applicabile in via estensiva a procedimenti paralleli rimasti autonomi.
  • La scelta della parte di promuovere distinti giudizi per tutele individuali non può, di per sé, essere valorizzata come abuso del diritto difensivo ai fini della compensazione delle spese.
  • La liquidazione delle spese e la valutazione delle ragioni di compensazione devono essere effettuate con riferimento al singolo procedimento e non possono essere automaticamente desunte dall'esito di un diverso giudizio analogo.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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