Ordinanza n. 548/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del Decreto n. -OMISSIS- a firma del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Ministero della Giustizia, notificato in data 09.06.2025, recante l'irrogazione della sanzione disciplinare della destituzione dal servizio con decorrenza dal 23 maggio 2022; b) della Deliberazione del Consiglio Centrale di Disciplina del Corpo di Polizia Penitenziaria del 16.04.2025, con motivazioni depositate il 26.05.2025, recante la proposta di irrogazione della sanzione disciplinare della destituzione dal servizio, notificata in data 09.06.2025 quale parte integrante del provvedimento impugnato sub a); c) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, tra cui : 1) la nota di contestazione degli addebiti ed avvio del procedimento, m_dg.-OMISSIS- notificata in data 21.01.2025; 2) la relazione conclusiva del Funzionario Istruttore trasmessa alla Direzione Generale del Personale il 13.02.2025, non conosciuta dal ricorrente, richiamata nella Deliberazione del Consiglio Centrale di Disciplina di cui al punto b); 3) il verbale di trattazione orale del 16.04.2025 nell'ambito del procedimento disciplinare; 4) ogni altro atto precedente, connesso e conseguenziale e tra questi ogni altro atto relativo all'istruttoria del procedimento disciplinare Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-l 6\12\2025 : annullamento a) del Decreto n. -OMISSIS- a firma del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Ministero della Giustizia, notificato in data 09.06.2025, recante l’irrogazione della sanzione disciplinare della destituzione dal servizio con decorrenza dal 23 maggio 2022; b) della Deliberazione del Consiglio Centrale di Disciplina del Corpo di Polizia Penitenziaria del 16.04.2025, con motivazioni depositate il 26.05.2025, recante la proposta di irrogazione della sanzione disciplinare della destituzione dal servizio, notificata in data 09.06.2025 quale parte integrante del provvedimento impugnato sub a); c) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, tra cui : 1) la nota di contestazione degli addebiti ed avvio del procedimento a firma del Funzionario Istruttore dell’inchiesta disciplinare, m_dg.-OMISSIS- notificata in data 21.01.2025; 2) la relazione conclusiva del Funzionario Istruttore trasmessa alla Direzione Generale del Personale il 13.02.2025, non conosciuta dal ricorrente, richiamata nella Deliberazione del Consiglio Centrale di Disciplina di cui al punto b); 3) il verbale di trattazione orale del 16.04.2025 nell’ambito del procedimento presso il Consiglio Centrale di Disciplina; 4) ogni altro atto precedente, connesso e conseguenziale e tra questi ogni altro atto relativo all’istruttoria del procedimento disciplinare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria recante la destituzione dal servizio, unitamente agli atti del procedimento disciplinare
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, anche mediante motivi aggiunti, il decreto ministeriale notificato il 9 giugno 2025 con cui gli è stata irrogata la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio con decorrenza dal 23 maggio 2022. Ha contestato altresì la deliberazione del Consiglio Centrale di Disciplina del Corpo di Polizia Penitenziaria recante la proposta di destituzione, la contestazione degli addebiti e l’avvio del procedimento, la relazione conclusiva del funzionario istruttore, il verbale di trattazione orale e gli ulteriori atti istruttori e presupposti. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli vizi dedotti, limitandosi a rilevare la natura delle contestazioni e la necessità di un approfondimento nella sede di merito.
La decisione
Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, non ha definito nel merito le censure né ha disposto espressamente la sospensione dell’efficacia della destituzione. Ha ritenuto che la natura delle contestazioni richiedesse l’approfondimento proprio della fase di merito e, considerando la gravità della sanzione, ha fissato l’udienza pubblica di trattazione del merito per il 26 novembre 2026, bilanciando gli interessi contrapposti. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Richiamato quale fondamento della domanda cautelare e della relativa valutazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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