Ordinanza n. 2245/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Puglia, Sezione II, che aveva accolto il ricorso di primo grado nell’ambito della gara per un appalto integrato relativo all’elettrificazione dei porti di Bari e Brindisi
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Puglia che aveva accolto il ricorso di primo grado, chiedendone in via incidentale la sospensione dell’efficacia ai sensi dell’art. 98 c.p.a. Il testo dell’ordinanza non specifica i motivi di merito dell’appello né le censure rivolte alla sentenza di primo grado. La controversia riguarda una procedura di appalto integrato, avente a oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere di elettrificazione dei porti di Bari e Brindisi.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare e sospeso l’esecutività della sentenza impugnata. La decisione è stata fondata sul bilanciamento degli interessi contrapposti, attribuendo prevalenza, nella fase cautelare, all’interesse pubblico alla più celere realizzazione dell’opera. Il Collegio ha inoltre considerato la possibilità di assicurare, in caso di esito vittorioso nel merito della parte appellata, che riveste anche il ruolo di appellante incidentale, una tutela risarcitoria, anche per equivalente. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base della domanda cautelare in appello e consente la sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’esecutività della sentenza può essere disposta mediante un bilanciamento degli interessi contrapposti, attribuendo prevalenza all’interesse pubblico alla tempestiva realizzazione di un’opera di rilievo pubblico.
- La possibilità di ottenere, in caso di futura soccombenza nel merito, una tutela risarcitoria anche per equivalente può essere valorizzata nel bilanciamento cautelare degli interessi e incidere sulla valutazione dell’urgenza e dell’effettività della tutela richiesta.
- La sospensione cautelare dell’esecutività di una sentenza amministrativa può essere accordata anche senza definire anticipatamente il merito dell’appello, quando l’esigenza di evitare ritardi nella realizzazione dell’opera pubblica prevale, nella fase interinale, sulle contrapposte esigenze patrimoniali o procedurali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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