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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23084/2025 del 11/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un docente di laboratorio, in servizio presso due istituti scolastici con completamento orario, aveva partecipato nei giorni 28, 29 e 30 giugno 2016 a un corso di formazione sulla sicurezza del lavoro organizzato dall'amministrazione scolastica. In primo grado aveva chiesto il pagamento delle ore impiegate nella frequenza del corso, sostenendo che si trattasse di ore di lavoro aggiuntive rispetto all'orario contrattuale, perché l'attività si svolgeva nel pomeriggio ed era fuori dall'orario di insegnamento e dalle attività funzionali all'insegnamento programmate nel piano annuale delle attività. La Corte d'appello ha invece escluso il diritto alla retribuzione aggiuntiva, ritenendo che la formazione in materia di sicurezza dovesse svolgersi durante l'orario di lavoro, senza oneri per il lavoratore, e che nel caso concreto l'impegno potesse essere ricompreso nel limite orario settimanale previsto per i docenti. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 28, 29 e 30 del CCNL 2006-2008 in relazione all'art. 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, sostenendo che la formazione sulla sicurezza non rientra tra le attività funzionali all'insegnamento e che, trattandosi di obbligo generale di ogni dipendente, le ore avrebbero dovuto essere compensate come lavoro aggiuntivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo unico. Ha affermato che la formazione in materia di salute e sicurezza è sì un diritto/dovere del lavoratore, ma la normativa primaria richiede solo che essa avvenga durante l'orario di lavoro e senza oneri economici per il lavoratore. La decisione di merito, secondo la Corte, aveva correttamente escluso il riconoscimento di ore aggiuntive retribuite, poiché l'impegno formativo del docente poteva essere ricompreso nell'orario di lavoro settimanale di 18 ore previsto per l'attività di insegnamento e non risultava superato il relativo limite. La richiesta di compensare tali ore ex art. 30 CCNL sarebbe stata incompatibile con l'art. 37, comma 2, d.lgs. n. 81/2008. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 28 CCNL 2006-2008

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che gli obblighi del docente riguardano l'insegnamento e non la formazione sulla sicurezza.

  • art. 29 CCNL 2006-2008

    Richiamato per delimitare le attività funzionali all'insegnamento; la Corte non vi ha ricondotto, in modo autonomo, un diritto a ore aggiuntive per la formazione sulla sicurezza.

  • art. 30 CCNL 2006-2008

    Invocato per ottenere la retribuzione come ore aggiuntive; la Corte ha escluso l'applicabilità perché incompatibile con la disciplina legale sulla formazione in orario di lavoro.

  • art. 37, comma 2, d.lgs. n. 81/2008

    "La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti ... deve avvenire ... durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori"

    La Corte lo considera norma primaria che impone la formazione in materia di sicurezza durante l'orario di lavoro e senza costi per il lavoratore; pertanto esclude la configurabilità di una retribuzione aggiuntiva per tali ore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002

    Richiamato per il raddoppio/ulteriore importo del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002

    Richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza deve svolgersi durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici per il dipendente; ne consegue che, se essa si colloca entro l'orario ordinario di servizio, non dà luogo di per sé a compensi aggiuntivi.
  • Quando una disciplina collettiva fissa un limite orario ordinario per il personale docente, la partecipazione a un corso obbligatorio può essere ricompresa in tale limite se non risulta dimostrato il suo superamento concreto.
  • Il riconoscimento di ore aggiuntive retribuite per attività formativa obbligatoria è precluso ove contrasti con una norma primaria che impone l'assolvimento della formazione entro l'orario di lavoro.
  • Chi pretende il compenso per lavoro aggiuntivo deve allegare e provare il superamento del monte ore ordinario o la riconducibilità dell'attività a una voce contrattuale retribuibile diversa dall'orario ordinario.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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