Cassazione Penale, Sentenza n. 10442/2024 del 12/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione per violazione dell'art. 34 d.lgs. n. 274/2000 e vizi di motivazione: il Giudice di pace, investito del giudizio di rinvio limitato alla causa di esclusione della procedibilita', ha motivato sulla sussistenza del reato e sull'assenza di "giustificato motivo" (ossia elementi della condotta tipica) invece che sulle concrete modalita' atte a escludere l'applicabilita' della causa di non punibilita' prevista dall'art. 34. Il difensore ha contestato che la decisione non ha affrontato il punto specifico per cui era stato disposto l'annullamento della Corte
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha osservato che la valutazione dell'applicabilita' della causa di esclusione della procedibilita' deve essere motivata con riferimento alle concrete modalita' di estrinsecazione del fatto e non con riguardo agli elementi che integrano la condotta tipica. Poiche' la sentenza impugnata si e' limitata a considerazioni sulla sussistenza del reato e non ha dato adeguata risposta alla questione devoluta dalla pronuncia di annullamento, la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Ancona in diversa persona fisica
Norme richiamate
art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000
Disciplina la causa di esclusione della procedibilita'; la Corte richiede una motivazione specifica sulle concrete circostanze rilevanti per valutare la sua applicabilita', non una valutazione generica sulla sussistenza del reato
art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998
Norma penale contestata all'imputato (titolo di accusa); nella decisione di Cassazione la questione principale era pero' l'applicabilita' della causa speciale di esclusione della procedibilita'
art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020, n. 137 (conv. legge 18/12/2020, n. 176) e succ. mod.
Riferimento procedurale alla possibilita' di requisitoria scritta nella fase di cassazione adottata dalla Procura generale
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti alla formulazione dei motivi di ricorso in cassazione richiamati nel contesto della denuncia dei vizi
Sez. 4, n. 58261 del 29/11/2018 (massima "Bruno", Rv. 274910)
Precedente giurisprudenziale richiamato: la non applicabilita' di una causa di non punibilita' per particolare tenuita' deve essere motivata con riferimento alle concrete modalita' di estrinsecazione del fatto, non limitandosi agli elementi che integrano la condotta tipica
Massime di principio
- Se la cassazione rinvia un giudizio limitatamente a una specifica questione (es. applicabilita' di una causa di esclusione della procedibilita'), il giudice di rinvio deve motivare specificamente su quella questione e sulle circostanze concrete rilevanti, non riesaminare in generale la sussistenza del reato
- L'applicabilita' dell'art. 34 d.lgs. 274/2000 va valutata considerando le modalita' concrete della permanenza sul territorio: ad esempio indisponibilita' di mezzi, attesa di documenti, condizioni di salute incompatibili con il viaggio, rischio nel paese di destinazione, ostacoli all'espulsione
- La mancanza di una motivazione adeguata e circostanziata sulla questione devoluta e' motivo di annullamento con rinvio; la Corte puo' disporre il rinvio a diverso giudice quando la decisione e' insufficiente
- In fase di rinvio, il difensore deve concentrare la prova e la documentazione sulle circostanze concrete che possono far valere la causa di esclusione della procedibilita'
- I motivi di cassazione devono essere formulati nei limiti procedurali previsti (es. art. 173 disp. att.), percio' occorre cura nella delimitazione delle questioni dedotte in cassazione
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