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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35785/2025 del 31/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale. I motivi, così come risultano dall'ordinanza, censuravano: (1) l'attribuzione al ricorrente della qualifica di amministratore di fatto; (2) un vizio di motivazione sull'affermazione della responsabilità penale; (3) dedotto travisamento di prova decisiva, ma in realtà diretto a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio e una ricostruzione dei fatti alternativa rispetto a quella accolta nei giudizi di merito. La difesa ha depositato memoria, ma senza apportare argomenti idonei a superare la causa di inammissibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che le censure erano in sostanza mere doglianze di fatto, già esaminate e disattese dai giudici di merito con argomentazioni giuridicamente corrette, e comunque non formulate come specifica critica alla motivazione impugnata. Ha inoltre precisato che il sindacato di legittimità non consente la rilettura degli elementi di fatto né una nuova valutazione delle prove, essendo preclusa la sostituzione della ricostruzione probatoria del giudice di merito con quella prospettata dal ricorrente. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dispone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano in una mera contestazione di fatto o nella richiesta di una nuova valutazione del compendio probatorio.
  • Il vizio di motivazione non può essere prospettato come semplice dissenso sulla decisione o sull'apprezzamento delle prove; occorre una specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata.
  • Il dedotto travisamento della prova non consente alla Corte di cassazione di sostituirsi al giudice di merito nella ricostruzione dei fatti o di adottare un diverso e più plausibile criterio valutativo del materiale probatorio.
  • Quando il ricorso è inammissibile, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta documentale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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