Cassazione Penale, Sentenza n. 18264/2022 del 06/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che confermava l'applicazione della misura di sorveglianza speciale (durata 2 anni e 6 mesi) con prescrizione integrativa di non accedere allo stadio San Siro e di mantenersi a almeno 2000 metri durante le manifestazioni sportive. Il ricorrente contestava la violazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 159/2011 sostenendo che lo stadio non sarebbe qualificabile come "esercizio pubblico" o "locale di pubblico trattenimento" (art. 80 TULPS) e che la prescrizione equivaleva in realtà al DASPO regolato dalla L. n. 401/1989.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso (dichiarato inammissibile), confermando la legittimità del decreto di prevenzione e delle prescrizioni accessorie. La Corte ha ritenuto che il giudice di prevenzione abbia adeguatamente motivato la valutazione della pericolosità del Boiocchi sulla base di plurimi elementi (precedenti penali, comportamento ripetuto e recente, disponibilità di armi e strumenti atti a commettere reati, partecipazione ad assembramenti e episodi violenti anche durante il periodo Covid) e che, in forza del principio di autonomia del giudizio di prevenzione, tali elementi possano giustificare prescrizioni specifiche ai sensi dell'art. 8 comma 5 del d.lgs. 159/2011. La Corte ha altresì distinto chiaramente la misura di prevenzione dalle fattispecie del DASPO (L. 401/1989) e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di EUR 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)
L'art. 8 consente al giudice della prevenzione di imporre prescrizioni accessorie obbligatorie e facoltative; il comma 5 autorizza prescrizioni specifiche e personalizzate (anche relative alla partecipazione a luoghi/riunioni) quando adeguatamente motivate in funzione della pericolosità del soggetto.
art. 6 e disciplina generale
Il DASPO è una misura amministrativa con ipotesi tassative finalizzata al divieto di accesso alle manifestazioni sportive; la Corte ha distinto l'ambito di applicazione del DASPO dalle prescrizioni preventive ex art. 8, riconoscendo ambiti e finalità diversi.
TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)
L'art. 80 è richiamato relativamente alla nozione di 'esercizio pubblico' o 'locale di pubblico trattenimento'; tuttavia la Corte ha osservato che, pur se lo stadio è luogo aperto al pubblico, ciò non impedisce al giudice di prevenzione di adottare prescrizioni diverse se adeguatamente motivate ai sensi dell'art. 8.
art. 28 e 29 d.lgs. n. 159 del 2011
Sottolineano il principio di autonomia del giudizio di prevenzione rispetto al processo penale: il giudice della prevenzione può ricostruire autonomamente gli elementi di pericolosità anche in assenza di condanne penali definitive, salvo che vi sia sentenza definitiva che esclude irrevocabilmente la responsabilità.
Giurisprudenza costituzionale e di legittimità richiamata
Corte cost. n. 24/2019; Sez. U. n. 46595/2019 e altre pronunce di Cassazione citate
Confermano che la pericolosità ai fini delle misure di prevenzione può fondarsi su elementi anche extrapenali e che il giudice deve motivare in modo adeguato e proporzionato le prescrizioni; le Sezioni Unite hanno ammesso prescrizioni anche in relazione a riunioni non 'pubbliche' quando la motivazione lo giustifichi.
Massime di principio
- Il giudice della prevenzione ha competenza autonoma rispetto al giudice penale: può valutare fatti e indizi anche se non sfociati in condanna penale, salvo che vi sia sentenza definitiva che esclude la responsabilità.
- Le prescrizioni accessorie previste dall'art. 8 d.lgs. 159/2011 (comma 5) possono essere personalizzate e riguardare anche il divieto di accesso a specifici luoghi o manifestazioni, purché siano adeguatamente motivate in relazione alla pericolosità del soggetto.
- Il divieto imposto nell'ambito di una misura di prevenzione non si confonde automaticamente con il DASPO: il DASPO è una misura amministrativa speciale con ipotesi tassative (L. 401/1989), mentre le prescrizioni preventive hanno finalità e fondamento normativo diversi.
- Perché un ricorso in Cassazione contro provvedimenti di prevenzione sia ammissibile è necessaria una violazione di legge effettiva o una motivazione inesistente/apparente; il mero dissenso valutativo non è sufficiente.
- Le prescrizioni devono essere funzionali alla misura e proporzionate alla pericolosità accertata: non devono vanificare la misura né essere generiche, ma descritte e motivate in relazione agli elementi fattuali acquisiti.
- Eventuali comportamenti recenti e la disponibilità di strumenti per commettere reati (armi, oggetti atti a offendere) aumentano significativamente la possibilità che il giudice di prevenzione imponi prescrizioni restrittive per la pubblica sicurezza.
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