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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10838/2026 del 23/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 4, comma 4-bis, L. 13/12/1989 n. 401 in qualità di gestore del punto scommesse STANLEYBET MALTA. Le censure principali erano: 1) la normativa nazionale di settore era discriminatoria (ciò avrebbe dovuto rendere non applicabile o disapplicabile il divieto) e quindi la gestione andava considerata lecita; in particolare si contestava che la regolarizzazione prevista dall'art. 1, comma 643, L. 190/2014 fosse stata illegittimamente impedita alla STANLEYBET a causa della preclusione al rilascio della licenza per la pendenza di plurimi procedimenti penali (poi archiviati); si sosteneva inoltre che la sanatoria fiscale non comportava il rilascio di concessioni provvisorie ma solo il collegamento temporaneo al totalizzatore, elemento insufficiente a superare la discriminazione. 2) vizio di motivazione sulla ripartizione degli oneri probatori: la difesa denunciava contraddittorietà perché la Corte avrebbe attribuito all'accusa l'onere di provare il difetto di proporzionalità della norma comunitaria, ma al contempo avrebbe precluso di valutare concretamente i profili discriminatori per assenza di documentazione sugli investimenti e mezzi dell'aspirante concessionaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato il principio, già consolidato in giurisprudenza, secondo cui l'esercizio continuato dell'attività di raccolta scommesse senza il prescritto titolo costituisce reato se non si è aderito alla procedura di regolarizzazione prevista dall'art. 1, comma 643, L. 190/2014, mentre la diversa procedura del comma 644 non ha effetto "sanante" sul reato e anzi fa espressamente salve le sanzioni penali. La Corte ha inoltre osservato che la STANLEYBET non aveva prodotto agli atti documentazione che dimostrasse di aver richiesto la regolarizzazione ai sensi del comma 643 e di aver subito un rigetto motivato; pertanto non poteva invocare in questa sede la persistente discriminazione. Visto l'orientamento giurisprudenziale e la concreta scelta della società (adesione al regime del comma 644), la condotta del DI SOMMO come gestore è stata ritenuta penalmente rilevante e il ricorso è stato respinto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (art. 4, comma 4-bis)

    La gestione continuativa di raccolta scommesse in assenza del prescrittto titolo abilitativo integra il reato previsto dall'art. 4, comma 4-bis quando l'operatore non abbia aderito alla procedura di regolarizzazione del comma 643 della L. 190/2014

  • Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (art. 1, commi 643 e 644)

    il comma 644 contiene la locuzione che salva l'applicazione dell'art. 4, comma 4-bis, della L. n. 401 del 1989

    La procedura prevista dal comma 643 può comportare effetti 'sananti' rispetto al reato di raccolta non autorizzata se l'operatore aderisce e ottiene la licenza provvisoria; la procedura di cui al comma 644, invece, esplicita la salvaguardia delle sanzioni penali e non ha effetti estintivi sul reato

  • T.U.L.P.S. (art. 17 e art. 88)

    L'art. 88 T.U.L.P.S. è il titolo abilitativo cui la procedura di regolarizzazione è finalizzata; l'assenza del titolo rende penalmente rilevante l'attività di raccolta se non si è ottenuta regolarizzazione secondo il comma 643

  • Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (artt. 49 e 56)

    La Corte ha richiamato che la procedura di regolarizzazione (L. 190/2014) non pone restrizioni ingiustificate alle libertà di stabilimento e di prestazione di servizi, essendo finalizzata a favorirne l'esercizio subordinandolo a condizioni legittime di tutela dell'ordine pubblico

  • Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (proroga)

    E' richiamata come norma che ha prorogato la procedura transitoria di regolarizzazione introdotta dalla L. 190/2014

Massime di principio

  • Solo l'adesione e l'effettivo esperimento della procedura di regolarizzazione prevista dall'art. 1, comma 643, L. 190/2014 può avere effetti 'sananti' rispetto alla responsabilità penale per raccolta di scommesse senza titolo; la mera asserzione di discriminazione non è sufficiente senza una domanda di regolarizzazione e un provvedimento motivato di diniego
  • La procedura disciplinata dal comma 644 è diversa e non produce gli stessi effetti estintivi del comma 643: il comma 644 fa espressamente salva l'applicazione delle sanzioni penali
  • Per contestare con successo la rilevanza penale occorre dimostrare che l'operatore abbia chiesto l'emersione prevista dal comma 643 e sia stato effettivamente escluso con provvedimento motivato per ragioni ingiustificate; l'assenza di tale istanza rende inammissibile la censura basata sulla presunta discriminazione
  • Le misure legislative transitorie che prevedono procedure di regolarizzazione possono essere compatibili con il diritto dell'Unione (artt. 49 e 56 TFUE) se perseguono legittime finalità di tutela dell'ordine pubblico e subordinano il rilascio di titoli a verifiche obiettive
  • In situazioni analoghe, chi gestisce un punto di raccolta scommesse senza titolo dovrebbe prioritariamente documentare l'effettiva partecipazione e l'esito negativo della procedura di regolarizzazione (comma 643) per poter rilevare eventuali discriminazioni e per ottenere tutela giurisdizionale o amministrativa

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