Cassazione Penale, Sentenza n. 28313/2023 del 03/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Venezia dell'8/11/2022 che aveva rigettato l'istanza di affidamento in prova. Il ricorrente deduceva contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che il Collegio abbia disatteso il giudizio positivo dell'équipe penitenziaria maturato dopo tre anni di osservazione e non abbia tenuto conto che la relazione segnalava un "blocco emotivo" che poteva aver condizionato l'interlocuzione in udienza; inoltre si richiamava la disponibilità, indicata nella relazione, a svolgere attività di servizio gratuito a favore della collettività come elemento riparatorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse motivato in modo congruo e logico il diniego dell'affidamento, valorizzando la gravità dei reati (truffe per 250.000 euro), i procedimenti pendenti per reati commessi in epoca prossima all'ingresso in carcere, la minimizzazione dei fatti da parte del detenuto e l'assenza di una disponibilità concreta a risarcire i danni. La Corte ha confermato che, pur emergendo elementi positivi nella relazione, è legittimo richiedere un'ulteriore gradualità nell'accesso ai benefici e altri periodi di osservazione o esperimenti premiali. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata come parametro del motivo di cassazione (manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione); la Corte ha ritenuto che non ricorressero i vizi di motivazione denunciati ai sensi di questa disposizione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limite alla motivazione utile in cassazione: la Corte ha enunciato il motivo nei termini strettamente necessari come previsto dall'art. 173 disp. att., ritenendo comunque che la valutazione di merito fosse priva di vizi.
Giurisprudenza sulla valutazione dell'affidamento in prova (massime citate)
La Corte ha richiamato principi consolidati: (i) va valutata la condotta post-delitto e l'esistenza di elementi positivi di rieducazione; (ii) la mancata autocritica e l'assenza di volontà risarcitoria possono legittimare il diniego; (iii) la scelta del giudice di merito è discrezionale se adeguatamente motivata e non è sindacabile in cassazione se fondata e logica.
Massime di principio
- La concessione dell'affidamento in prova richiede, oltre alla valutazione della gravità dei reati, elementi di comportamento postillecito che indichino un processo di rieducazione e autocritica: la sola relazione positiva non è automaticamente decisiva.
- L'assenza di atteggiamento autocritico e la mancata disponibilità concreta a riparare il danno possono giustificare il rigetto della misura alternativa anche se è emerso un miglioramento comportamentale.
- Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel graduare l'accesso ai benefici premiali: può richiedere ulteriori periodi di osservazione o esperimenti premiali e la Corte di cassazione controlla solo l'adeguatezza e la logicità della motivazione, non la valutazione di merito.
- In impugnazione per cassazione, il vizio deducibile è limitato: bisogna dimostrare una contraddittorietà o illogicità manifesta della motivazione; non è sufficiente proporre una diversa valutazione degli elementi di fatto.
- Proposte di misure riparatorie generiche (es. disponibilità a fare servizi gratuiti) devono essere concrete e dimostrate per essere ritenute equivalenti a un impegno risarcitorio; altrimenti possono non incidere sulla prognosi di rieducazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28288/2023 del 03/07/2023
- Sentenza penale · 3 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28289/2023 del 03/07/2023
- Sentenza penale · 3 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28290/2023 del 03/07/2023
- Sentenza penale · 3 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28291/2023 del 03/07/2023
- Sentenza penale · 3 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28292/2023 del 03/07/2023
- Sentenza penale · 3 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28293/2023 del 03/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →