Cassazione Penale, Ordinanza n. 19189/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché l'istanza di rimessione non risultava notificata al pubblico ministero, adempimento richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 46, comma 1, c.p.p. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'interessato ha proposto ricorso contro l'ordinanza della Corte di assise di appello che aveva deciso sull'istanza di rimessione del processo ai sensi dell'art. 45 c.p.p. Dalla motivazione emerge che il ricorso era fondato su una richiesta di rimessione, ma l'istanza non era corredata dalla prova della notificazione alle altre parti, in particolare al pubblico ministero. La Corte di cassazione rileva che, ai sensi dell'art. 46, comma 1, c.p.p., la mancata prova della notifica alle parti necessarie determina l'inammissibilità della richiesta e, conseguentemente, del ricorso.
Norme richiamate
norma che disciplina l'istanza di rimessione del processo; nel caso concreto è richiamata come base della richiesta, ma la domanda deve rispettare gli adempimenti formali previsti dalla disciplina successiva.
a pena di inammissibilità
l'istanza di rimessione deve contenere la prova della notificazione alle altre parti, compreso il pubblico ministero; la mancanza di tale prova comporta l'inammissibilità della richiesta.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'istanza di rimessione del processo è soggetta a rigorosi oneri formali: deve essere accompagnata dalla prova della notificazione a tutte le parti necessarie del procedimento, incluso il pubblico ministero.
- La mancata dimostrazione della notificazione dell'istanza di rimessione determina l'inammissibilità della richiesta e, se dedotta in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.
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