Cassazione Penale, Sentenza n. 39526/2025 del 09/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto del 15/04/2025 che aveva revocato il patrocinio a spese dello Stato concesso con decreto n. 807/21 dell'11/03/2021, per presunto superamento del limite reddituale 2020 (reddito dichiarato del ricorrente euro 4.548,00 e reddito indicato per Oliviero Maria Teresa euro 28.161,00, totale euro 32.709,00). Il ricorrente deduceva: a) violazione e falsa applicazione dell'art. 76 d.P.R. n.115/2002 in relazione al D.M. Giustizia 23/07/2021, poiché era detenuto ininterrottamente dal 1993 con residenza anagrafica in istituto e aveva cessato gli effetti civili del matrimonio con sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 30/01/2020, quindi il reddito dell'ex coniuge non doveva essere computato; b) illegittimità costituzionale degli artt. 112 e 113 d.P.R. n.115/2002 in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., per mancanza di contraddittorio e di rimedio di merito contro la revoca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo il decreto di revoca gravemente carente di motivazione in relazione alla questione decisiva della composizione del nucleo familiare e dell'inclusione del reddito dell'ex coniuge. La Corte ha richiamato i principi giurisprudenziali: il divorzio elimina la presunzione di convivenza ma la convivenza di fatto può perdurare e va accertata; la detenzione non esclude automaticamente l'obbligo di dichiarare redditi di familiari conviventi; se la convivenza cessa nell'anno di riferimento il reddito va computato in misura proporzionale. Ha inoltre precisato che la revoca disposta su richiesta dell'ufficio finanziario è impugnabile in Cassazione, ma il provvedimento deve comunque contenere motivazione adeguata. Per tali ragioni la Corte ha annullato il decreto di revoca e ha rinviato il procedimento al Magistrato di sorveglianza di L'Aquila per nuovo esame. La questione di legittimità costituzionale sollevata con il secondo motivo è stata dichiarata non rilevante per la decisione.
Norme richiamate
d.P.R. 30/06/2002, n.115 - art.76, comma 1
Per il computo del reddito ai fini del patrocinio si considera il nucleo familiare; la cessazione degli effetti civili del matrimonio rimuove la presunzione di convivenza ma non esclude che una convivenza di fatto possa persistere e richieda accertamento; se la convivenza cessa nell'anno, il reddito dei familiari va computato proporzionalmente al periodo di effettiva convivenza.
d.P.R. 30/06/2002, n.115 - art.112, comma 1 lett. d) e art.113
art. 112, comma 1, lett. d); art. 113
Se la revoca è proposta dall'ufficio finanziario il provvedimento è immediatamente impugnabile in Cassazione; tuttavia il provvedimento giurisdizionale deve contenere motivazione idonea e l'assenza di motivazione integra violazione di legge rilevabile in sede di legittimità.
d.P.R. 30/06/2002, n.115 - art.99
In ipotesi diverse da quelle disciplinate specificamente, l'art. 99 può essere applicato analogicamente per la reclamabilità/opposizione del provvedimento di ammissione o diniego davanti al Presidente del Tribunale o della Corte d'appello; il Procuratore Generale aveva chiesto la riqualificazione del ricorso ai sensi di tale norma.
Costituzione della Repubblica Italiana - artt. 3 e 24
Il ricorrente aveva sollevato profili di illegittimità costituzionale in riferimento alla mancanza di contraddittorio e di un rimedio di merito; la Corte ha ritenuto la questione non rilevante dopo l'accoglimento del primo motivo e non ha pronunciato sulla questione di costituzionalità.
D.M. Giustizia 23/07/2021
D.M. Giustizia 23/07/2021
Richiamato dal ricorrente come criterio applicativo per la verifica dei requisiti di reddito; la Corte ha rilevato che il giudice di merito non ha compiuto la necessaria valutazione alla luce dei criteri giurisprudenziali richiamati.
Massime di principio
- La semplice comunicazione dell'ufficio finanziario non può essere recepita acriticamente: il giudice deve motivare specificamente l'analisi delle circostanze rilevanti, in particolare sulla composizione del nucleo familiare e sulla effettiva convivenza.
- La cessazione degli effetti civili del matrimonio rimuove la presunzione di convivenza, ma occorre verificare l'effettiva perdurante convivenza di fatto; la detenzione dell'interessato non esclude di per sé la possibilità di convivenza e dunque non esonera dall'accertamento.
- Se la convivenza cessa durante l'anno di riferimento, il reddito del familiare deve essere computato solo in misura proporzionale al periodo di effettiva convivenza.
- La revoca del patrocinio disposta su istanza dell'ufficio finanziario è impugnabile in Cassazione, ma anche in tale sede il provvedimento impugnato deve contenere una motivazione adeguata; la mancanza di motivazione è vizio di legge sufficiente per l'annullamento.
- Le questioni di legittimità costituzionale sollevate per carenze procedimentali possono rimanere inespresse se il giudice risolve la controversia per vizi più immediati (es. difetto di motivazione); tuttavia, il diritto di difesa richiede comunque che il destinatario del provvedimento abbia la possibilità di far valere nel merito le proprie ragioni.
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