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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33404/2025 del 08/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che, in sede di rinvio, ha assolto Di Palma e Mancuso dai reati loro ascritti (capi 1 e 2) per non aver commesso il fatto. Il Procuratore Generale deduce violazione di legge (richiamando artt. 629, 513-bis c.p. e art. 7 L. n. 203/1991) e critica la motivazione, sostenendo che le intercettazioni e altri elementi di prova dimostrerebbero la partecipazione di Di Palma e di Mancuso al meccanismo estorsivo (sovrafatturazione, spartizione dei lavori, infiltrazione mafiosa, pagamento della guardiania e dell'estorsione). Si censisce inoltre il mancato riconoscimento della responsabilità di Mancuso sulla base di epiteti e collegamenti tra soggetti (es. l'epiteto "ingegnere" / "geometra", l'uso di "LU" per "Luni", e collegamenti con Evalto). Il ricorso contiene richiami a trascrizioni di conversazioni e alla testimonianza di riconoscimento della voce di Di Palma.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso fosse confuso, ridondante e in gran parte costituito da censure di merito e da una riproposizione di alternative interpretative delle intercettazioni non compatibili col sindacato di legittimità. Pur procedendo all'esame nel merito, il Collegio ha confermato che la Corte territoriale, colmando i precedenti vizi, ha adeguatamente valutato le intercettazioni e gli altri elementi probatori senza vizi di manifesta illogicità; ha rilevato l'assenza di prove certe della partecipazione di Di Palma e di Mancuso alla condotta estorsiva (ruolo secondario di Di Palma, assenza di contatti diretti con i dirigenti della vittima, incertezza sulla riferibilità degli epiteti a Mancuso, non decisività di precedenti condanne). Pertanto il ricorso è inammissibile e, sul merito, privo di fondamento

Norme richiamate

  • art. 629 c.p.

    Norma sul reato di estorsione richiamata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che i presupposti probatori richiesti da questa norma (partecipazione diretta e prova oltre ogni ragionevole dubbio) non risultassero soddisfatti rispetto agli imputati nel caso concreto

  • art. 513-bis c.p.

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione a forme aggravate o specifiche fattispecie correlate all'estorsione; la Corte ha giudicato insufficiente la prova per ritenere l'applicazione della norma rispetto ai fatti contestati

  • art. 7, Legge n. 203/1991

    Norma richiamata nel ricorso; dalla motivazione della Cassazione emerge che l'invocazione non è stata ritenuta risolutiva ai fini della revoca dell'assoluzione, attesa la mancanza di elementi probatori decisivi

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentito riproporre in forma estesa e confusa una diversa valutazione del merito probatorio: il ricorso che si limita a esprimere dissenso motivazionale senza censure giuridiche specifiche e ordinate può essere dichiarato inammissibile
  • Le intercettazioni vanno interpretate nel loro contesto e valutate globalmente; la mera trascrizione di brani, senza un confronto critico e contestuale, non supera il vaglio di legittimità se non emergono elementi oggettivi che ne correggano l'ambiguità
  • Il riconoscimento di una voce da parte di un teste richiede verifica della attendibilità e, se incerto o isolato, non basta a determinare la responsabilità penale
  • Precedenti condanne o rapporti tra soggetti non sono automaticamente idonei a dimostrare che in un diverso episodio uno abbia agito per conto dell'altro; occorrono elementi probatori specifici che colleghino le condotte
  • Le doglianze relative a prova su supporto informatico (DVD, file) possono essere rilevanti se sussistono vizi formali nella produzione; tuttavia, eccezioni procedurali possono essere assorbite se il giudice di merito ha compiuto adeguata istruttoria
  • Per affermare responsabilità penale occorre superare il principio del "dubbio ragionevole": elementi che inducono a mera connivenza o conoscenza di pratiche illecite senza prova di partecipazione attiva possono determinare l'assoluzione
  • Chi impugna in Cassazione deve impostare le doglianze in termini di violazione di norme e di specifici vizi di motivazione (contraddittorietà, manifesta illogicità, omessa valutazione di un elemento decisivo) e organizzare logicamente le argomentazioni

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