Cassazione Penale, Sentenza n. 33404/2025 del 08/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che, in sede di rinvio, ha assolto Di Palma e Mancuso dai reati loro ascritti (capi 1 e 2) per non aver commesso il fatto. Il Procuratore Generale deduce violazione di legge (richiamando artt. 629, 513-bis c.p. e art. 7 L. n. 203/1991) e critica la motivazione, sostenendo che le intercettazioni e altri elementi di prova dimostrerebbero la partecipazione di Di Palma e di Mancuso al meccanismo estorsivo (sovrafatturazione, spartizione dei lavori, infiltrazione mafiosa, pagamento della guardiania e dell'estorsione). Si censisce inoltre il mancato riconoscimento della responsabilità di Mancuso sulla base di epiteti e collegamenti tra soggetti (es. l'epiteto "ingegnere" / "geometra", l'uso di "LU" per "Luni", e collegamenti con Evalto). Il ricorso contiene richiami a trascrizioni di conversazioni e alla testimonianza di riconoscimento della voce di Di Palma.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso fosse confuso, ridondante e in gran parte costituito da censure di merito e da una riproposizione di alternative interpretative delle intercettazioni non compatibili col sindacato di legittimità. Pur procedendo all'esame nel merito, il Collegio ha confermato che la Corte territoriale, colmando i precedenti vizi, ha adeguatamente valutato le intercettazioni e gli altri elementi probatori senza vizi di manifesta illogicità; ha rilevato l'assenza di prove certe della partecipazione di Di Palma e di Mancuso alla condotta estorsiva (ruolo secondario di Di Palma, assenza di contatti diretti con i dirigenti della vittima, incertezza sulla riferibilità degli epiteti a Mancuso, non decisività di precedenti condanne). Pertanto il ricorso è inammissibile e, sul merito, privo di fondamento
Norme richiamate
Norma sul reato di estorsione richiamata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che i presupposti probatori richiesti da questa norma (partecipazione diretta e prova oltre ogni ragionevole dubbio) non risultassero soddisfatti rispetto agli imputati nel caso concreto
Norma richiamata dal ricorrente in relazione a forme aggravate o specifiche fattispecie correlate all'estorsione; la Corte ha giudicato insufficiente la prova per ritenere l'applicazione della norma rispetto ai fatti contestati
Norma richiamata nel ricorso; dalla motivazione della Cassazione emerge che l'invocazione non è stata ritenuta risolutiva ai fini della revoca dell'assoluzione, attesa la mancanza di elementi probatori decisivi
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito riproporre in forma estesa e confusa una diversa valutazione del merito probatorio: il ricorso che si limita a esprimere dissenso motivazionale senza censure giuridiche specifiche e ordinate può essere dichiarato inammissibile
- Le intercettazioni vanno interpretate nel loro contesto e valutate globalmente; la mera trascrizione di brani, senza un confronto critico e contestuale, non supera il vaglio di legittimità se non emergono elementi oggettivi che ne correggano l'ambiguità
- Il riconoscimento di una voce da parte di un teste richiede verifica della attendibilità e, se incerto o isolato, non basta a determinare la responsabilità penale
- Precedenti condanne o rapporti tra soggetti non sono automaticamente idonei a dimostrare che in un diverso episodio uno abbia agito per conto dell'altro; occorrono elementi probatori specifici che colleghino le condotte
- Le doglianze relative a prova su supporto informatico (DVD, file) possono essere rilevanti se sussistono vizi formali nella produzione; tuttavia, eccezioni procedurali possono essere assorbite se il giudice di merito ha compiuto adeguata istruttoria
- Per affermare responsabilità penale occorre superare il principio del "dubbio ragionevole": elementi che inducono a mera connivenza o conoscenza di pratiche illecite senza prova di partecipazione attiva possono determinare l'assoluzione
- Chi impugna in Cassazione deve impostare le doglianze in termini di violazione di norme e di specifici vizi di motivazione (contraddittorietà, manifesta illogicità, omessa valutazione di un elemento decisivo) e organizzare logicamente le argomentazioni
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