Cassazione Penale, Ordinanza n. 00839/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, definendo il giudizio con concordato sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., ha applicato il trattamento sanzionatorio pattuito tra le parti. Con un unico motivo ha denunciato il vizio di omessa motivazione in ordine alla mancata rilevazione di cause di immediato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., sostenendo in sostanza che il giudice di secondo grado avrebbe dovuto verificare e motivare sull'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento anche a fronte del concordato. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorrente aveva rinunciato a tutti i motivi di appello, salvo quello sul trattamento sanzionatorio, e che comunque la questione dell'art. 129 non era stata devoluta al giudice di merito con motivo specifico non rinunciato; ciò ha determinato la preclusione alla riproposizione della censura in cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha precisato, richiamando le Sezioni Unite Fazio, che la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. non è soggetta ai limiti impugnatori previsti per il patteggiamento dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; tuttavia, nel caso concreto, l'inammissibilità deriva dalla rinuncia ai motivi di appello nonché dalla mancata devoluzione alla Corte territoriale della questione relativa alle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il concordato in appello si innesta nel giudizio ordinario di secondo grado e non introduce, di per sé, una disciplina speciale e restrittiva dell'impugnazione equivalente a quella del patteggiamento.
La disposizione, introdotta come norma speciale per il solo patteggiamento, non è estensibile analogicamente al concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p.
La Corte ribadisce che la censura sulla mancata declaratoria di cause di immediato proscioglimento non è deducibile se la questione non sia stata ritualmente devoluta e non sia rimasta oggetto di rinuncia.
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. resta proponibile nei limiti generali dei motivi di legittimità, salvo il giudicato formatosi sui punti oggetto di rinuncia.
La norma rileva solo per la possibilità di dichiarare l'inammissibilità con procedimento de plano, per ragioni di economia processuale, senza incidere sui presupposti di ammissibilità del ricorso.
In caso di inammissibilità dell'impugnazione, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La sentenza pronunciata a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. non è assoggettata, quanto all'impugnazione, ai limiti speciali previsti per il patteggiamento dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., perché tale disciplina è eccezionale e non è estensibile in via analogica.
- I limiti al ricorso per cassazione contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. derivano principalmente dalla rinuncia ai motivi di appello: sui punti oggetto di rinuncia si forma un effetto preclusivo che impedisce la riproposizione della censura in sede di legittimità.
- Nel giudizio di cassazione non possono essere dedotte questioni non devolute al giudice di appello con specifico motivo, poiché su tali punti la sentenza di primo grado acquista efficacia di giudicato.
- L'obbligo di motivazione del giudice di secondo grado sull'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. va rapportato all'effetto devolutivo dell'impugnazione: se l'imputato ha rinunciato ai motivi o non ha devoluto la questione, non può poi lamentare in cassazione l'omessa pronuncia su quel punto.
- L'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. disciplina soltanto il rito accelerato per la declaratoria di inammissibilità, non il perimetro sostanziale dei motivi esperibili.
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