Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45813/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha disposto la correzione di un presunto errore materiale nel dispositivo della sentenza che aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati e disposto la restituzione dei beni sottoposti a vincolo reale. La correzione consisteva nell'aggiunta della frase "al passaggio in giudicato della sentenza" dopo "vincolo reale", specificando che la restituzione sarebbe avvenuta solo al passaggio in giudicato. Il ricorrente deduceva: incompetenza del giudice a quo perché pendeva appello; la correzione non sarebbe stata meramente materiale ma avrebbe inciso su parti essenziali del dispositivo (mutamento sostanziale in malam partem); violazione degli artt. 130 e 127 c.p.p. per mancato instaurarsi del contraddittorio (correzione disposta de plano senza avviso alle parti); nullità generale ex art. 178 c.p.p.; violazione dell'art. 323, comma 1, c.p.p. in relazione all'immediata esecutività del provvedimento di restituzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto assorbente la censura per violazione degli artt. 130 e 127 c.p.p.: la correzione di errore materiale deve seguire la procedura prevista dall'art. 127 che impone il contraddittorio; il giudice a quo ha proceduto de plano, senza instaurare il necessario contraddittorio, con conseguente nullità di carattere generale ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p. La Corte ha inoltre osservato che, contrariamente ad orientamenti che richiedono la deduzione di un concreto interesse a partecipare alla camera di consiglio, nel caso concreto la pluralità e la rilevanza delle censure rendevano evidente l'interesse della ricorrente. Per la natura rescindente della decisione, la Corte ha dichiarato ultronea l'ulteriore disamina dei restanti motivi e ha annullato l'ordinanza senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Stabilisce che la procedura di correzione dell'errore materiale avviene con le forme previste dall'art. 127; la Corte ha richiamato quest'articolo per affermare che la correzione deve svolgersi con le garanzie previste dall'art.127 (contraddittorio).

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Impone le modalità procedurali e il contraddittorio per i provvedimenti giudiziari; la Corte ha interpretato che la correzione dell'errore materiale richiede la procedura prevista da questo articolo e non può essere disposta de plano senza avviso alle parti.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Prevede la nullità di carattere generale per violazioni di norme procedurali fondamentali; la Corte ha ritenuto che la mancata instaurazione del contraddittorio nella correzione de plano integri una nullità generale ai sensi dell'art.178 lett. c).

  • art. 323 cod. proc. pen. (comma 1)

    Regola l'esecutività delle decisioni che dispongono restituzioni; il ricorrente aveva dedotto violazione sostenendo che l'ordinanza subordinava impropriamente l'esecutività al passaggio in giudicato. La Corte non ha risolto definitivamente la questione sostanziale perché ha annullato l'ordinanza per vizi procedurali.

Massime di principio

  • La correzione dell'errore materiale (art.130 c.p.p.) deve essere eseguita con le forme del procedimento previste dall'art.127 c.p.p., che implicano l'instaurazione del contraddittorio; non è ammissibile procedere de plano senza avviso alle parti quando queste hanno un concreto interesse o deducono censure rilevanti.
  • Se la correzione modifica il contenuto essenziale del dispositivo (es. subordinare la restituzione al passaggio in giudicato), può configurarsi non più come mera correzione materiale ma come mutamento sostanziale, il che richiede procedure ordinarie e possibilità di impugnazione.
  • La violazione della procedura di correzione de plano integra una nullità di carattere generale ai sensi dell'art.178 c.p.p.; tale nullità può essere fatta valere in Cassazione, soprattutto quando il ricorrente dimostra interesse concreto alla partecipazione alla decisione camerale o quando le censure sono di particolare rilievo.
  • Se vi è pendente impugnazione (appello) è possibile che sorgano questioni di competenza (giudice a quo vs. giudice d'appello) sulla correzione del dispositivo; comunque, l'eventuale illegittimità procedurale della correzione può essere rilevata e portare all'annullamento dell'atto impugnato.
  • In situazioni simili è opportuno: (a) protestare immediatamente la mancata instaurazione del contraddittorio e dedurre il concreto interesse a partecipare alla camera di consiglio; (b) sostenere che ogni modifica che incide sull'efficacia della decisione (esecutività, tempi di restituzione) non è compatibile con un semplice correttivo materiale; (c) valutare tempestivamente impugnazioni per nullità ai sensi dell'art.178 c.p.p.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.