Sentenza n. 11578/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento - Della comunicazione di rigetto espressa a mezzo e-mail al ricorrente, recante la data 29 ottobre 2024, n. prot. 43382 (allegata al n. 5 della produzione documentale) resa dal Direttore Generale del MINISTERO DELL''ISTRUZIONE E DEL MERITO - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con la quale si è così disposto il rigetto della propria pratica di riconoscimento: “Per le motivazioni esposte in premessa, l’attestato formativo dell’istante, Sig. Russo Gabriele Maria nato il 27/01/1985 a Catania ( CT ) – ITALIA, denominato, in lingua italiana, “Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo” rilasciato dall’Università “San Jorge” - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel in data 30/09/2021, non può essere riconosciuto come titolo valido, in Italia, per l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato; pertanto, l’istanza prot. n. 6732 del 17/03/2022, come citata in premessa, è rigettata”. - Di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierno ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento in Italia di un attestato formativo conseguito in Spagna ai fini dell'insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale relativo alla richiesta di riconoscimento di un titolo di formazione conseguito in Spagna, volto all'esercizio dell'insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado. Ha dedotto la violazione della normativa europea e italiana sul riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero, la violazione del principio di buona fede, l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e dei presupposti, contraddittorietà e manifesta illogicità, nonché la mancata previsione di misure compensative e la violazione del principio di proporzionalità. Ha inoltre chiesto una sospensione impropria in attesa della pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea e la tutela cautelare. L'istanza cautelare era stata accolta con ordinanza non appellata. Prima dell'udienza pubblica, il difensore ha comunicato che il ricorrente aveva rinunciato all'istanza di riconoscimento del titolo estero ai fini dell'iscrizione ai percorsi INDIRE, chiedendo la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito le censure rivolte contro il diniego ministeriale. Ha ritenuto vincolante, in applicazione del principio dispositivo, la dichiarazione del difensore circa la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente alla decisione. La rinuncia all'istanza di riconoscimento ha fatto venir meno l'interesse concreto e attuale alla pronuncia sull'annullamento dell'atto. Le spese sono state compensate, in considerazione del carattere meramente processuale della decisione.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dal difensore del ricorrente, impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- La dichiarazione del difensore, resa in modo non equivoco, circa la sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- In applicazione del principio dispositivo, quando il ricorrente non conserva un interesse concreto e attuale alla decisione, il giudice amministrativo non può procedere d'ufficio all'esame del merito delle censure e deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso.
- La rinuncia, nel corso del giudizio, alla domanda amministrativa cui era funzionale l'impugnazione può determinare il venir meno dell'interesse alla decisione sul diniego e quindi l'improcedibilità del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 25 giu 2026Sentenza n. 1413/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 25 giu 2026Sentenza n. 1455/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 25 giu 2026Sentenza n. 1456/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 25 giu 2026Sentenza n. 1457/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 25 giu 2026Sentenza n. 1458/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 25 giu 2026Sentenza n. 1459/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →