Cassazione Civile, Sentenza n. 27385/2023 del 26/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
AA Coperture impugnava la sentenza della Corte d'appello di Venezia che, riformando in parte la decisione di primo grado, aveva rigettato la domanda di manleva (indennizzo) di AA Coperture nei confronti di Copernit e aveva ritenuto inapplicabile nei confronti della fornitrice la responsabilità ex art. 1669 c.c., invocando la prescrizione/decadenza ex art. 1495 c.c. La ricorrente denunciava che la Corte territoriale aveva deciso una questione (l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione/decadenza a favore di Copernit) non dedotta nei motivi d'appello dall'appellante soccombente, eccedendo così la devoluzione e violando norme di diritto processuale; inoltre le parti incidentali contestavano la valutazione secondo cui il fornitore non poteva essere chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 1669 c.c. e sostenevano che la responsabilità aquiliana (art. 2043 c.c.) poteva essere esperita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale proposto da AA Coperture e i ricorsi incidentali (Gruppo Basso e Costruzioni Generali Basso), ritenendo che la Corte d'appello aveva illegittimamente deciso questioni non devolutele perché Copernit, soccombente in primo grado, non aveva proposto specifico motivo d'appello in ordine all'eccezione di prescrizione/decadenza. Ha inoltre chiarito che, pur essendo l'art. 1669 c.c. una fattispecie speciale di responsabilità (con regime di presunzione per il costruttore), ciò non esclude l'applicabilità della responsabilità ex art. 2043 c.c. nel caso in cui non ricorrano i presupposti di cui all'art. 1669; pertanto la Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato per nuovo giudizio sul merito, regolando le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Rappresenta una ipotesi speciale di responsabilità extracontrattuale (a favore del committente/terzi) con regime di presunzione della responsabilità del costruttore per vizi dell'opera; tuttavia la sua inapplicabilità rispetto al fornitore non esclude che il danno possa essere comunque fatto valere ai sensi dell'art. 2043 c.c., se ne sussistono i presupposti.
Norma generale di responsabilità extracontrattuale: applicabile quando non ricorrono le condizioni per l'art. 1669; chi agisce deve provare tutti gli elementi richiesti (fatto illecito, danno, nesso di causalità, colpa o dolo).
Norma relativa alla decadenza/prescrizione del diritto di garanzia per i vizi della cosa venduta; la Corte ha ritenuto che l'eccezione di prescrizione/decadenza, se sollevata e rigettata in primo grado contro una parte soccombente, deve essere specificamente impugnata con motivo d'appello da quella parte per consentirne la riesamina in sede d'appello.
Regola la riproposizione, da parte della parte vittoriosa in primo grado, di domande ed eccezioni non accolte: la Suprema Corte ha richiamato la distinzione tra oneri della parte vittoriosa e dell'appellante soccombente, evidenziando che quest'ultimo deve formulare specifici motivi di impugnazione sulle eccezioni rigettate.
artt. 112, 342, 345 cod. proc. civ.
Richiamati tra le norme processuali pertinenti in tema di devoluzione e limiti dell'appello; in particolare la Corte ha posto attenzione al corretto esercizio del diritto di impugnazione e alla necessità di motivi specifici per le eccezioni rilevanti nel primo grado.
Norma richiamata nel plico delle censure processuali; non svolge un ruolo decisivo nella motivazione sostanziale, ma è stata menzionata nell'elencazione delle norme invocate.
Massime di principio
- La parte soccombente in primo grado che intende far valere in appello eccezioni che erano state rigettate deve proporre specifici motivi d'appello su tali eccezioni; la mera riproposizione generica dell'eccezione nell'atto di appello non è sufficiente per devolvere la questione alla Corte d'appello.
- La responsabilità del fornitore di materiali per vizi dell'opera non è automaticamente esclusa solo perché l'art. 1669 c.c. (che disciplina la responsabilità del costruttore) non è applicabile: può entrare in gioco l'art. 2043 c.c., con il relativo onere probatorio a carico dell'attore.
- La norma speciale (art. 1669 c.c.) e la norma generale (art. 2043 c.c.) possono coesistere nel sistema: l'operatività dell'una esclude l'altra solo nella misura in cui sussistano i presupposti della specialità; in difetto, resta operativo il regime generale della responsabilità extracontrattuale.
- La Corte d'appello non può decidere al di fuori della devoluzione (cioè su questioni non portate nei motivi di appello dalle parti legittimate): decidere su questioni non impugnate dall'appellante soccombente integra vizio di eccesso di potere giudiziario.
- Nelle controversie su manleva e azioni ricostruttive, è essenziale distinguere tra titolo della responsabilità (garanzia contrattuale, responsabilità speciale del costruttore, responsabilità aquiliana) e adeguare la strategia probatoria e le censure d'appello alla fattispecie concreta.
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