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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27346/2023 del 26/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che aveva dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo emesso a favore di Arcasa e ordinato la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria iscritta sull'immobile di proprietà della TAP Dayli, sulla base della circostanza che il Tribunale di Linz aveva dichiarato lo stato di insolvenza della TAP Dayli (apertura di procedura europea di insolvenza) prima della notificazione del decreto ingiuntivo. Questione centrale: determinare quale legge regoli gli effetti dell'apertura della procedura di insolvenza sulle azioni giudiziarie individuali (Reg. CE n.1346/2000 e diritto processuale italiano) e se il procedimento monitorio dovesse considerarsi pendente alla data del deposito del ricorso (e quindi soggetto alla legge italiana) o solo dalla notifica del decreto ingiuntivo (con conseguente prevalenza della procedura austriaca). Inoltre controversia circa efficacia/ inopponibilità vs nullità del decreto ingiuntivo e dell'ipoteca giudiziale conseguente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso ritenendo che, ai fini della determinazione della legge applicabile (artt. 4, comma 2, lett. f) e 15 del Reg. CE n. 1346/2000), le azioni monitorie introdotte con ricorso per decreto ingiuntivo rientrano fra i "procedimenti pendenti" e che la pendenza del rito monitorio si ricongiunge al momento del deposito del ricorso. Ne consegue che l'apertura della procedura di insolvenza intervenuta dopo il deposito del ricorso non privava automaticamente di efficacia il decreto ingiuntivo e l'iscrizione ipotecaria, ma comporta la loro inopponibilità alla massa concorsuale secondo la legge italiana (non la nullità radicale). La Cassazione ha dunque cassato la sentenza della Corte d'appello in relazione ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, per nuovo esame conformemente ai principi indicati. Gli altri motivi di ricorso sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • Reg. (CE) n. 1346/2000 (Regolamento Insolvenze UE)

    art. 3; art. 4, secondo comma, lett. f); art. 15; art. 17; art. 25; art. 27

    Le disposizioni regolamentari determinano quale legge nazionale si applica agli effetti della procedura di insolvenza sulle azioni individuali. La Corte ricava che le azioni monitorie introdotte con ricorso per decreto ingiuntivo rientrano tra i "procedimenti pendenti" ai sensi degli artt. 4(2)(f) e 15, quindi se il ricorso è stato depositato prima dell'apertura della procedura europea si applica la legge dello Stato d'apertura (Italia) agli effetti delle azioni pendenti.

  • Codice di procedura civile (c.p.c.)

    art. 39, terzo comma; art. 642; art. 643, terzo comma; art. 647; art. 649

    La giurisprudenza della Cassazione interpreta l'art. 39 (modificato) e l'art. 643 c.p.c. nel senso che, purchè il ricorso monitorio sia stato depositato davanti a giudice competente, gli effetti della pendenza retroagiscono al momento del deposito del ricorso; la notifica del decreto e del ricorso determina la forma di instaurazione del processo ma non esclude la rilevanza prenotativa del deposito ai fini della prevenzione e della legge applicabile.

  • Legge fallimentare (norme italiane richiamate)

    art. 16, art. 45, artt. 51-52

    La Corte richiama i principi della legge fallimentare in ordine all'esclusività del procedimento di accertamento dei crediti e alla disciplina dell'inopponibilità dei titoli ai fini della massa; tuttavia precisa che, quando il procedimento monitorio era già pendente al momento dell'apertura della procedura, si applica la disciplina italiana che produce inopponibilità alla massa e non necessariamente nullità radicale del titolo.

  • Codice civile e norme sui diritti reali

    art. 2916 c.c.; artt. 2808, 2818, 2884 c.c.

    Richiamate nelle doglianze della ricorrente in tema di opponibilità e di effetti delle iscrizioni ipotecarie; la Corte evidenzia però che l'iscrizione ipotecaria derivante da provvedimento monitorio può essere inopponibile alla procedura concorsuale se il titolo non è divenuto esecutivo o definitivo prima dell'apertura della stessa.

  • Legge n. 231/2002

    Norma richiamata solo per la quantificazione degli interessi dovuti sulla fornitura; non centrale per la questione di conflitto di leggi concorsuale/processuale.

  • Convenzioni/giurisprudenza CEDU

    art. 1 Protocollo n.1 CEDU (richiamato argomentativamente)

    La Corte osserva che il regime che nega efficacia al titolo nei confronti della massa non viola, in astratto, il prot. 1, art.1 CEDU, in quanto l'aspettativa del creditore di ottenere tutela privilegiata non ha base tale da prevalere rispetto alla disciplina fallimentare.

Massime di principio

  • Il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, se presentato a giudice competente, fa retroagire la "prenotazione"/pendenza del procedimento al momento del deposito: ai fini della prevenzione e della determinazione della legge applicabile, il procedimento monitorio è quindi considerato pendente dalla data di deposito, anche se la notifica del decreto avviene successivamente.
  • Se l'apertura di una procedura di insolvenza interviene dopo il deposito del ricorso monitorio, la legge nazionale (qui: italiana) si applica per regolare gli effetti di tale apertura sulle azioni individuali: il decreto ingiuntivo e l'iscrizione ipotecaria non sono automaticamente nulli, ma possono essere inopponibili alla massa concorsuale secondo la disciplina interna.
  • La provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo (art. 642 c.p.c.) non equivale alla definitiva esecutorietà o a titolo passato in giudicato: per l'opponibilità alla procedura fallimentare rileva la mancanza di esecutorietà definitiva, sicché il titolo può risultare inopponibile alla massa pur essendo efficace nei confronti del debitore qualora torni in bonis.
  • La nullità radicale del titolo e della garanzia immobiliare può essere dichiarata solo se sussistono ragioni di incompetenza assoluta o altri vizi gravissimi; nella tipica ipotesi di apertura di insolvenza dopo deposito del ricorso, la disciplina pratica è l'inopponibilità alla massa, non l'annullamento automatico.
  • In situazioni con atti/processi in più giurisdizioni, occorre ricostruire con precisione le date rilevanti (deposito del ricorso, notifica del decreto, data di apertura della procedura concorsuale, iscrizioni nei registri pubblici) perché la sorte del titolo e delle garanzie dipende temporalmente dall'ordine di tali eventi.
  • L'apertura di una procedura secondaria nel paese dove è situato il bene può modificare l'efficacia delle garanzie locali; pertanto il creditore che intende consolidare la propria posizione dovrebbe valutare l'avvio di procedure locali (es. insolvenza secondaria) per tutelare le garanzie su beni immobili.

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