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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15645/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso senza formalità di procedura, applicando l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito impugnata resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva definito il giudizio con accordo ex art. 599-bis c.p.p. Il motivo deduceva l'erronea qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la condotta non integrasse furto in abitazione ma truffa. La Corte ha però rilevato che tale censura non è deducibile in cassazione quando attiene a questioni sulle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione del concordato in appello, poiché l'accordo preclude la successiva devoluzione anche nel giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    L'accordo sulla pena in appello comporta una scelta dispositiva della parte che limita la cognizione del giudice di secondo grado e preclude la deduzione in cassazione delle questioni oggetto di rinuncia, anche se rilevabili d'ufficio.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura quando il mezzo di impugnazione è precluso o comunque non ammissibile per le ragioni esaminate.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    È richiamata come fonte introduttiva dell'art. 599-bis c.p.p.

Massime di principio

  • Quando l'imputato definisce il giudizio di appello mediante concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p., le questioni su cui abbia implicitamente o espressamente rinunciato non possono essere riproposte in cassazione.
  • Il potere dispositivo riconosciuto alle parti dal concordato in appello produce effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, in modo analogo alla rinuncia all'impugnazione.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che censuri la qualificazione giuridica del fatto se tale contestazione investe un profilo coperto dalla rinuncia connessa all'accordo sulla pena in appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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