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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19916/2025 del 28/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna per furto in abitazione. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge penale e vizio di motivazione, ma la censura è stata ritenuta priva di specificità e sostanzialmente volta a proporre una diversa lettura del compendio probatorio, senza una critica effettiva della decisione impugnata. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, sostenendo anche l'eccessività della pena; la doglianza è stata giudicata manifestamente infondata e generica, perché non si confrontava con la motivazione della sentenza di merito che aveva dato conto in modo congruo e logico delle ragioni del rigetto.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 625 c.p.p.

    Non citato nel testo.

  • art. 609 c.p.p.

    Non citato nel testo.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e realmente attinenti ai vizi dedotti; non è ammissibile una critica generica che si risolva nella proposta di una diversa valutazione del materiale probatorio.
  • Le doglianze su attenuanti generiche e trattamento sanzionatorio devono confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; se si limitano ad affermazioni apodittiche, come la mera deduzione di una pena eccessiva, sono destinate a essere dichiarate inammissibili o manifestamente infondate.
  • Quando il ricorso è inammissibile per profili evidenti di colpa, la Corte può disporre anche la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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