Cassazione Penale, Sentenza n. 29616/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, a fronte di una condanna di primo grado per plurime annualità del delitto di omesso versamento di ritenute contributive, aveva dichiarato prescritte le annualità 2015, 2016 e 2017 e rideterminato la pena per la sola annualità residua 2018. Il ricorso denunciava: a) violazione del favor rei, del giudicato e del principio di proporzione nella determinazione della pena, perché la Corte territoriale avrebbe mantenuto per l'annualità residua la stessa pena-base fissata in primo grado per l'annualità 2015, già individuata dal primo giudice come più grave; b) carenza di motivazione sulla quantificazione della pena; c) omessa o insufficiente motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sul trattamento sanzionatorio, osservando che la Corte d'appello, nel dichiarare prescritte alcune annualità, si è limitata a rideterminare la pena per l'unica annualità residua senza violare il divieto di reformatio in peius, poiché il primo giudice aveva trattato l'annualità 2015 come "primo reato" e non come reato più grave, valorizzando la pari gravità delle annualità contestate. Ha inoltre ritenuto congrua la motivazione sulla pena, perché la sanzione era comunque inferiore alla media edittale e sorretta da richiami ai criteri dell'art. 133 c.p. Ha infine giudicato generiche le censure su attenuanti generiche e sospensione condizionale, in quanto non si confrontavano con la motivazione della Corte territoriale e con quella di primo grado, fondate sui precedenti penali, sulla reiterazione del fatto, sull'entità non esigua delle omissioni contributive e sulla già avvenuta concessione in passato del beneficio sospensivo. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463/1983 conv. in l. n. 638/1983
È la fattispecie incriminatrice contestata, relativa alle plurime annualità di omissione contributiva oggetto di condanna e successiva declaratoria di prescrizione per alcune annualità.
È richiamato come criterio di valutazione di equità e adeguatezza del trattamento sanzionatorio nel caso concreto.
Le circostanze attenuanti generiche sono state negate in ragione dei precedenti penali, della reiterazione interna del fatto e dell'entità delle omissioni contributive.
La sospensione condizionale della pena è stata esclusa perché l'imputata ne aveva già beneficiato in passato e ciò rendeva negativa la prognosi di futura astensione dal reato.
Massime di principio
- Quando, in appello, vengono dichiarate prescritte alcune delle annualità contestate e la pena viene rideterminata per il solo residuo, non vi è violazione del divieto di reformatio in peius se il giudice si limita a mantenere la pena-base già individuata per una violazione ritenuta di pari gravità e a eliminare gli aumenti per continuazione relativi ai capi estinti.
- La motivazione sulla pena è sufficiente anche in forma sintetica quando la sanzione irrogata è inferiore alla media edittale e il giudice richiama i criteri di cui all'art. 133 c.p., senza che sia necessaria una motivazione analitica ulteriore.
- Le censure sul diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale devono confrontarsi in modo specifico con le ragioni poste dal giudice di merito; in mancanza, sono generiche e non idonee a scardinare la decisione.
- La discrezionalità del giudice nella graduazione della pena e nella valutazione delle circostanze attenuanti o dei benefici di legge è censurabile in cassazione solo in presenza di arbitrarietà o manifesta illogicità della motivazione.
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