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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36326/2026 del 15/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La contestazione provvisoria riguarda il concorso dell’indagato, insieme ad altri tre soggetti, nell’omicidio di una persona sottoposta agli arresti domiciliari, commesso il 16 novembre 2016 mediante strangolamento, con l’aggravante di essere stato realizzato al fine di agevolare un’organizzazione mafiosa, nonché nella tentata estorsione ai danni della stessa persona, in data immediatamente precedente. Il GIP aveva emesso il titolo cautelare il 15 dicembre 2025; il Tribunale di Bari, con ordinanza del 6 gennaio 2026 resa ai sensi dell’art. 309 c.p.p., lo ha confermato. Il ricorrente ha proposto tre motivi. Primo: quanto all’omicidio, ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, contestando la ricostruzione del movente collegato alla volontà della vittima di collaborare con la giustizia, l’assenza di riscontri sulla trasmissione di tale intenzione ai presunti esecutori, la valutazione cumulativa delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia senza un esame individuale della loro attendibilità e la circolarità delle fonti, poiché più dichiaranti avrebbero appreso informazioni dall’indagato o da una fonte comune. Secondo: quanto alla tentata estorsione, ha contestato che dagli elementi richiamati si potesse inferire una richiesta di 1.500 euro, osservando inoltre che le intimidazioni sarebbero state soltanto verbali, senza inizio di esecuzione, e che l’imputazione della morte allo stesso indagato sarebbe incompatibile con la struttura del delitto tentato. Terzo: ha denunciato violazione di legge e carenza motivazionale sulle esigenze cautelari, sostenendo che il lungo tempo trascorso dai fatti e la sottoposizione attuale a un trattamento sanzionatorio per condotte successive avrebbero dovuto incidere sulla presunzione relativa delle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza e genericità. Sul primo motivo ha rilevato che il Tribunale aveva valutato congiuntamente le dichiarazioni dei collaboratori e gli elementi istruttori indipendenti, tra cui una conversazione captata e la chiamata della vittima alle forze dell’ordine; tali elementi rafforzavano, nella fase cautelare, la gravità indiziaria. Ha escluso la dedotta circolarità, poiché le affermazioni autoaccusatorie attribuite all’indagato sarebbero state riferite in contesti diversi a soggetti distinti, e ha ritenuto che le censure non si confrontassero adeguatamente con il quadro probatorio complessivo. Sul secondo motivo ha giudicato logica la ricostruzione della sequenza delle conversazioni e ha considerato la censura diretta a ottenere una rivalutazione del fatto; nella fase cautelare, la punibilità risultava correlata all’attività intimidatoria concretamente esplicitata. Sul terzo motivo ha ritenuto congrua la conferma delle esigenze cautelari, richiamando condotte successive indicative della continuità dell’apporto associativo, e ha escluso che il tempo trascorso attenuasse in concreto la presunzione legale relativa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 c.p.p. La decisione impugnata, adottata dal Tribunale di Bari in sede di riesame, resta quindi ferma.

Norme richiamate

  • art. 273 c.p.p.

    La loro obbligatoria connotazione in termini di «gravità», al fine di rendere possibile l'applicazione della misura, sta dunque a significare che l'esito di tale valutazione incidentale deve essere tale da far ragionevolmente prevedere, anche in rapporto alle regole di giudizio tipiche della futura decisione finale, la qualificata probabilità di condanna del soggetto destinatario della misura.

    I gravi indizi richiesti per applicare una misura cautelare consistono in elementi probatori valutati incidentalmente secondo una prognosi che deve rendere ragionevolmente prevedibile una qualificata probabilità di condanna, tenendo conto anche delle regole di giudizio proprie della decisione finale.

  • art. 292, comma 2, lett. c), c.p.p.

    In ciò è evidente che il giudice chiamato a pronunziarsi in sede cautelare personale ha l'obbligo - per dare corretta attuazione ai contenuti del giudizio prognostico - di confrontarsi: a) con la natura e le caratteristiche del singolo elemento sottoposto a valutazione (ad es. l'indizio in senso stretto - la narrazione rappresentativa di natura testimoniale - la chiamata in correità o in reità - gli elementi tratti da captazioni di conversazioni); b) con le regole prudenziali stabilite dal legislatore in rapporto alla natura del singolo elemento in questione; c) con le regole di giudizio previste in sede di decisione finale del procedimento di primo grado.

    La motivazione cautelare deve attribuire significato agli elementi probatori considerando la loro specifica natura, le regole prudenziali pertinenti e le regole di giudizio del processo di merito.

  • art. 533, comma 1, c.p.p.

    Con ciò non si intende dire - ovviamente - che dette regole prudenziali e di giudizio siano «direttamente» applicabili alla particolare decisione incidentale di tipo cautelare ma di certo lo sono in via «mediata» posto che un serio giudizio prognostico, quale è quello di «elevata probabilità di condanna», non può prescindere dalla necessità di proiettare il «valore» degli elementi di prova acquisiti sulla futura decisione e sulle sue regole normative tipizzate in tal sede.

    La regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio non si applica direttamente al giudizio cautelare, ma deve essere considerata in via mediata nella prognosi di elevata probabilità di condanna.

  • art. 530, comma 2, c.p.p.

    Il giudizio prognostico in tal senso - ovviamente esteso alle regole per le ipotesi di incertezza e contraddittorietà considerate dal codice di rito all'art. 530, comma 2 e all'art. 533, comma 1, prima parte - è dunque indispensabile, pur dovendo essere effettuato non nell'ottica della ricerca di una certezza di responsabilità già raggiunta, ma nella prospettiva della tenuta del quadro indiziario alla luce di possibili successive acquisizioni e all'esito del contraddittorio.

    La prognosi cautelare deve considerare anche le regole applicabili in caso di incertezza o contraddittorietà della prova, senza richiedere che la responsabilità sia già certa e valutando la tenuta del quadro indiziario alla luce del possibile sviluppo del processo.

  • art. 309 c.p.p.

    Con ordinanza emessa in data 6 gennaio 2026 il Tribunale di Bari – costituito ai sensi dell’art.309 cod.proc.pen. – ha confermato, nei confronti di Remini Domenico, il titolo cautelare genetico, rappresentato dalla ordinanza emessa dal GIP in data 15 dicembre 2025.

    La decisione impugnata è stata resa dal Tribunale in sede di riesame e ha confermato il titolo cautelare emesso dal GIP.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

    La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella causa d’inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; nel caso concreto è stata fissata in 3.000 euro.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare, i gravi indizi di colpevolezza devono fondare una prognosi di qualificata probabilità di condanna; la valutazione è incidentale e non richiede una certezza di responsabilità già raggiunta.
  • La prognosi cautelare deve considerare la natura dei singoli elementi probatori, le regole prudenziali pertinenti alla loro fonte e, in via mediata, le regole di giudizio che governeranno la decisione finale, comprese quelle relative all’incertezza o contraddittorietà della prova.
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione cautelare verifica completezza, logicità e non contraddittorietà del ragionamento, ma non consente una rivalutazione autonoma dei singoli elementi del materiale informativo.
  • La ripetizione, da parte di dichiaranti diversi, di affermazioni autoaccusatorie attribuite all’indagato non integra di per sé circolarità delle fonti quando le informazioni provengano dall’indagato stesso e siano state riferite in contesti distinti; può invece concorrere a rafforzare, nella fase cautelare, la ricostruzione accusatoria.
  • La censura cautelare che richiama in astratto principi sulla valutazione della prova, senza confrontarsi puntualmente con la valutazione complessiva degli elementi svolta dal giudice di merito, può risultare generica.
  • Le esigenze cautelari assistite da presunzione relativa possono essere confermate facendo riferimento a condotte successive indicative della continuità dell’apporto associativo; il tempo trascorso dai fatti non determina da solo il superamento della presunzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCustodia cautelareEsigenze cautelariOmicidioEstorsione
RamiProcesso penaleMisure cautelariDelitti contro la personaDelitti contro il patrimonio
SottomaterieOmicidio volontario
IstitutiConcorso di personeOnere della prova

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