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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1460/2024 del 12/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza del Giudice di pace di Ferrara del 3/5/2023 che, in sede di rinvio, aveva condannato il querelante Nicolas Cuoghi al pagamento delle spese processuali sostenute dall'imputato Andrea Migliari (assolto ai sensi dell'art. 530 c.p.p. perché il fatto non sussiste) quantificate in €8.000,00 oltre spese generali e accessori di legge. Il ricorrente deduceva inosservanza o erronea applicazione di norme o carenza di motivazione, lamentando che il difensore aveva depositato un prospetto informale di compensi parametrato sui minimi tabellari del d.m. n. 55/2014 per un importo complessivo di €9.454,00 e che il Giudice di pace aveva derogato a tali canoni minimi senza motivazione.

La decisione

Il ricorrente ha rinunciato all'impugnazione con atto depositato il 6/9/2023, avendo raggiunto un accordo transattivo comprovato da documentazione; il Pubblico Ministero aveva chiesto la declaratoria di inammissibilità; la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per rinuncia. Di conseguenza la sentenza impugnata resta confermata e la statuizione del Giudice di pace (obbligo per Cuoghi di pagare €8.000,00 oltre oneri) non è stata riesaminata dalla Corte perché il ricorso è stato abbandonato.

Norme richiamate

  • art. 530 c.p.p.

    assolto ai sensi dell'ad 530 cod. proc. pen. perché il fatto non sussiste

    Richiamata per qualificare l'assoluzione dell'imputato (Migliari) e come fatto che ha portato alla condanna del querelante al pagamento delle spese; la Corte non è entrata nel merito della quantificazione dei compensi perché ha dichiarato inammissibile il ricorso per rinuncia.

  • d.m. n. 55/2014

    Il ricorrente aveva parametrato la richiesta di compensi sui minimi tabellari di tale decreto (prospetto informale per €9.454,00). La decisione del Giudice di pace si discostava da tali minimi senza motivazione, secondo il ricorrente; la Corte però non ha esaminato la fondatezza di tale doglianza per effetto della rinuncia all'impugnazione.

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione, se validamente depositata, determina l'inammissibilità del ricorso e impedisce alla Corte di Cassazione di esaminare il merito delle questioni dedotte.
  • Se si contesta la quantificazione dei compensi parametrati su tariffe ministeriali, è necessario che la motivazione dell'autorità di merito sia chiaramente censurabile nel ricorso; in ogni caso la Corte potrà valutare la questione solo se il ricorso non sia stato rinunciato o estinto per transazione.
  • Il deposito di un prospetto informale di compensi non vincola automaticamente il giudice; il Giudice di pace può discostarsi dai minimi tariffari ma deve fornire adeguata motivazione perché la decisione sia immune da censure in sede di impugnazione.
  • In presenza di accordo transattivo tra le parti le controversie vengono spesso estinte o i ricorsi ritirati; chi accetta la transazione rinuncia al riesame giurisdizionale delle questioni sottese.
  • Quando si decide di rinunciare a un ricorso, conviene allegare e conservare adeguata documentazione sulla transazione e valutare espressamente le conseguenze in termini di spese; è possibile chiedere che la rinuncia non comporti condanna alle spese, ma la relativa decisione resta a discrezione del giudice.

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