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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33590/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società in liquidazione, poi cancellata dal registro delle imprese. La Corte d'appello aveva rigettato il reclamo contro la sentenza di fallimento, ritenendo che, una volta estinta la società e venuto meno l'organo liquidatorio, non fosse più possibile procedere alla liquidazione dell'attivo residuo e che ciò impedisse una prognosi favorevole circa le modalità e, soprattutto, la tempistica utile di soddisfacimento dei creditori. La società ricorrente ha proposto due motivi di cassazione: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 10 l.fall., sostenendo che l'insolvenza di una società in liquidazione andrebbe valutata solo sul piano patrimoniale e che la cancellazione della società non potrebbe tradursi in una presunzione assoluta di insolvenza né in un criterio finanziario di incapienza di cassa; ha invocato anche la possibilità per i creditori di rivalersi sui soci ex art. 2495 c.c. Con il secondo motivo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c., lamentando che non fossero stati considerati la presunta incapienza dei cespiti residui per via di un'ipoteca legale e la contestazione circa l'entità del credito del creditore istante, elementi che avrebbero inciso sulla prognosi di soddisfazione del passivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la valutazione dell'insolvenza di una società in liquidazione non può prescindere dalle concrete possibilità di realizzo dell'attivo e dalla relativa tempistica, e che, a maggior ragione, una volta cancellata la società e cessato lo stato di liquidazione, non essendovi più un organo deputato alla liquidazione, deve applicarsi il criterio dell'insolvenza dinamica, cioè della capacità di soddisfare tempestivamente i creditori. Ha quindi reputato corretta la motivazione della Corte territoriale, che aveva valorizzato l'impossibilità di procedere alla liquidazione dei beni residui e l'assenza di allegazioni sulla tempistica utile di pagamento. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché i fatti indicati non erano decisivi rispetto alla ratio decidendi, imperniata sulle concrete possibilità di realizzo e sui tempi di soddisfazione dei creditori, già ritenute assorbenti rispetto alla questione del valore dei cespiti e della consistenza del credito monitorato. È stata inoltre confermata la condanna della ricorrente alle spese in favore di ciascun controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 10 l.fall.

    la norma non è letta in senso abrogativo o incompatibile con il criterio dell'insolvenza dinamica; la cancellazione della società non esclude l'accertamento del fallimento se manca una prognosi favorevole di tempestiva soddisfazione dei creditori

  • art. 5 l.fall.

    lo stato di insolvenza si identifica con un'impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni dell'impresa e, in caso di liquidazione o cessazione della liquidazione, richiede di considerare concrete possibilità di realizzo e tempistica

  • art. 2495 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la persistenza di profili patrimoniali e l'azione verso i soci, ma non ritenuto decisivo ai fini della valutazione dello stato di insolvenza della società

  • art. 2490 comma 6 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel sostenere la cancellazione anche d'ufficio; la Corte nega che ciò impedisca, di per sé, la valutazione dell'insolvenza

  • art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.

    il vizio è inammissibile se i fatti omessi non sono decisivi rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata

  • art. 380 bis. 1 c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria in camera di consiglio

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in presenza dei presupposti di legge

Massime di principio

  • Nella valutazione dell'insolvenza di una società in liquidazione non basta il mero raffronto aritmetico tra attivo e passivo: occorre considerare la concreta realizzabilità dell'attivo e i tempi necessari per convertire i cespiti in liquidità.
  • Quando la società è cancellata e non vi è più un organo liquidatorio, il giudizio di insolvenza deve essere formulato in chiave dinamica, avendo riguardo alla capacità di soddisfare i creditori in tempi utili e non in un momento temporalmente indeterminato.
  • Lo stato di insolvenza può sussistere anche se l'attivo astrattamente supera il passivo o se non vi siano inadempimenti già esteriormente manifesti; ciò che rileva è l'impotenza funzionale non transitoria dell'impresa a far fronte regolarmente alle obbligazioni.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi è inammissibile quando i fatti indicati non incidono sulla specifica ratio decidendi posta a fondamento della sentenza impugnata.
  • La contestazione sulla consistenza di singoli cespiti o sull'ammontare di uno specifico credito è irrilevante se il giudice ha fondato la decisione sull'assenza di una prognosi favorevole circa la tempestiva soddisfazione dell'intero ceto creditorio.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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