Cassazione Penale, Ordinanza n. 18943/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo manifestamente infondato e aspecifico il motivo dedotto. Ha conseguentemente condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (resistente)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Trento che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Rovereto per furto aggravato, con pena di anni 1 mesi 6 di reclusione ed euro 1000,00 di multa. Il ricorso riproponeva censure già dedotte in appello, finalizzate a ottenere una nuova valutazione degli indizi e della prova: in particolare contestava la responsabilità penale, la lettura delle immagini di videosorveglianza e la compatibilità tra gli orari del prelievo al bancomat, risultanti dalla documentazione bancaria, e quelli emergenti dal filmato, attribuendo la discrasia al mancato aggiornamento dell’orario della videocamera dopo il passaggio all’ora legale. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo aspecifico perché non adeguatamente correlato alle ragioni della decisione impugnata e perché volto, in sostanza, a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. È stato inoltre rilevato che la ricorrente non aveva dedotto un vero travisamento della prova né aveva allegato i frames delle immagini, e che la Corte territoriale aveva fornito motivazione non illogica sulla riconducibilità dell’autrice del prelievo all’imputata, oltre che sulla compatibilità spazio-temporale dei fatti. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve essere specifico e correlato alle ragioni della decisione impugnata; non è sufficiente un approccio critico generico o non sviluppato in modo coerente rispetto al provvedimento censurato.
In sede di legittimità non è consentita una nuova ricostruzione dei fatti o una rivalutazione del compendio indiziario in termini diversi da quelli adottati dal giudice di merito.
Massime di principio
- I motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili quando non si confrontano specificamente con le rationes decidendi della sentenza impugnata o si risolvono in censure generiche e assertive.
- La Corte di cassazione non può essere investita di una rivalutazione del merito o di una diversa lettura degli indizi, essendo tale valutazione riservata al giudice di merito.
- In tema di prova indiziaria, il giudice deve valutare i singoli indizi nella loro certezza e valenza dimostrativa e poi considerarli complessivamente, verificando se la loro convergenza consenta di superare ogni ragionevole dubbio.
- Ipotesi alternative astrattamente formulabili non impediscono la tenuta della motivazione se prive di concreto riscontro processuale e non coerenti con una razionale lettura degli elementi probatori.
- La deduzione di un travisamento della prova richiede una censura puntuale e, quando si discute di immagini o documenti, l’allegazione degli elementi specifici su cui si fonda la doglianza; in difetto, il motivo è inammissibile.
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