Cassazione Civile, Ordinanza n. 27869/2021 del 12/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava un avviso di liquidazione per il recupero dell'imposta di registro e delle imposte ipocatastali notificato ai contribuenti a seguito della revoca dell'agevolazione per la piccola proprietà contadina, fruita in relazione al trasferimento di un terreno sito in Catania, ritenuto dall'Ufficio non ricadente in zona agricola o equiparata. La CTR aveva confermato l'illegittimità dell'atto impositivo. In Cassazione l'Agenzia delle Entrate aveva proposto quattro motivi di ricorso avverso tale sentenza, ma nelle more la società contribuente aveva chiesto la sospensione del processo per aderire alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dal d.l. n. 119 del 2018, allegando il pagamento integrale di quanto dovuto. L'Agenzia, a sua volta, aveva chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per intervenuta definizione.
La decisione
La Corte ha preso atto del perfezionamento della definizione agevolata: risultava effettuato il versamento dovuto e non era stata presentata istanza di trattazione entro il termine previsto. Ha quindi dichiarato estinto il processo e ha compensato le spese, richiamando l'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 convertito nella l. n. 136 del 2018. Non vi è stata decisione sui motivi di ricorso, perché la causa estintiva ha reso improcedibile la prosecuzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018
"Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice... In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019... Se entro tale data il contribuente deposita... copia della domanda di definizione e del versamento... il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020"
La Corte lo richiama per affermare che, in presenza di richiesta del contribuente, domanda di definizione e pagamento degli importi dovuti, opera la sospensione e si consolida il meccanismo di definizione agevolata.
art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018
"l'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020... Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni"
È richiamato solo come parte della disciplina della definizione agevolata, a conferma del procedimento previsto dalla norma.
art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
"In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto"
La Corte applica la disposizione nel senso che, se il contribuente ha versato quanto dovuto e nessuna parte ha chiesto la trattazione entro il termine, il giudizio deve essere dichiarato estinto. Richiama anche la regola sulle spese del processo estinto.
È citata quale legge di conversione del d.l. n. 119 del 2018.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie definibili ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, la presentazione della domanda di definizione e il versamento integrale degli importi dovuti determinano l'operatività del meccanismo estintivo previsto dalla norma, salvo tempestiva istanza di trattazione.
- Se, entro il termine fissato dalla disciplina della definizione agevolata, nessuna parte presenta istanza di trattazione e risulta perfezionato il pagamento, il giudizio va dichiarato estinto senza esame dei motivi di ricorso.
- L'estinzione del processo per definizione agevolata comporta la regolazione delle spese secondo la previsione speciale dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018.
- Quando la causa si estingue per sopravvenuta definizione agevolata, la Corte non si pronuncia sul merito della pretesa tributaria né sui motivi di impugnazione originariamente proposti.
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