Cassazione Penale, Sentenza n. 27442/2025 del 25/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli che, accogliendo l'appello del P.G., aveva ripristinato la custodia cautelare in carcere sostituendo gli arresti domiciliari disposti dalla Corte d'appello. I difensori sostenevano che la Corte d'appello aveva correttamente valutato il tempo già trascorso in carcere, l'ammissione dei fatti, la rideterminazione della pena e la distanza del domicilio dal luogo del reato, ritenendo adeguati gli arresti domiciliari; contestavano invece che il Tribunale del riesame avesse valorizzato solo le modalità del reato, l'elevata trasgressività dell'imputato, la pena inflitta e l'apparente prossimità del domicilio, nonché l'operatività regionale dell'associazione. Il ricorrente deduceva violazioni di legge e plurimi vizi della motivazione.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile perché mirava a una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità; ha ritenuto che la motivazione del Tribunale del riesame non fosse illogica o manifestamente contraddittoria, avendo correttamente valorizzato il ruolo apicale del ricorrente nell'organizzazione, la continuità dell'attività di traffico di stupefacenti su scala almeno regionale e l'entità della pena (13 anni e 4 mesi) come elementi idonei a fondare un concreto e attuale pericolo di recidiva non neutralizzabile con gli arresti domiciliari. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Il Tribunale ha fatto riferimento alle presunzioni relative previste per i reati che implicano gravi esigenze cautelari; la Corte ha tuttavia osservato che il giudizio del giudice di merito non si è limitato a invocare meccanicamente tali presunzioni, ma ha motivato sulle concrete modalità della condotta e sulla personalità del ricorrente.
Applicato per disporre la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione, in tema di misure cautelari personali, limita il proprio esame alla verifica di violazioni di legge e alla ricerca di assenza, apparenza o illogicità manifesta della motivazione; non è ammesso un riesame di merito sui fatti che si traduca in una diversa ponderazione delle circostanze.
- La pronuncia di condanna in grado di appello a una pena non sospesa o non suscettibile di sospensione costituisce elemento idoneo a rafforzare le esigenze cautelari e può giustificare il mantenimento o il ripristino della custodia in carcere anche se è trascorso del tempo dalla sua applicazione.
- Il ruolo apicale e la continuità di comando in un'organizzazione di traffico di stupefacenti, unitamente all'ampiezza territoriale dell'attività (es. dimensione regionale), sono elementi decisivi che possono rendere inadeguata la misura degli arresti domiciliari poiché incapace di interrompere i contatti con l'ambiente criminale.
- Le doglianze difensive che si limitano a proporre una diversa valutazione della prova o della proporzionalità della misura, senza dedurre un vizio di legge o una manifesta illogicità della motivazione, sono inammissibili in Cassazione.
- Nel valutare l'adeguatezza delle misure cautelari il giudice deve motivare concretamente sulla personalità dell'imputato, sulle modalità del reato e sulle esigenze di prevenzione; motivazioni che esplicitano questi punti difficilmente sono censurabili come mera applicazione delle presunzioni legali.
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