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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46457/2023 del 17/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629‑bis c.p.p. per la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio l'8/10/2020 (irrevocabile dal 3/12/2020). Il ricorrente deduceva di non aver conosciuto la celebrazione del processo e di essere rimasto incolpevolmente all'oscuro, nonostante l'intero processo si fosse svolto in sua assenza. I fatti salienti: arresto iniziale (23/12/2013), nomina dell'avv. Arcadipane e elezione di domicilio presso il suo studio, successivi decreti di espulsione e rientri irregolari con nuovi arresti e nuova nomina di difensore, udienza preliminare del 12/3/2019 con dichiarazione di procedere in assenza e rinuncia dell'avv. Arcadipane il 27/6/2019; sentenza di condanna del 8/10/2020 divenuta irrevocabile. Il ricorrente ha chiesto la rescissione dopo essere rientrato in Italia (estradato dalla Spagna) e aver avuto notizia della condanna (istanza 2/12/2022). La difesa contestava che la Corte territoriale avesse applicato impropriamente la presunzione di conoscenza senza valutare il contesto concreto e la reale impossibilità di ricevere comunicazioni.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato infondato. La Corte di legittimità ha ritenuto applicabile la disciplina previgente (art. 420‑bis c.p.p. ante riforma, ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. 150/2022) e ha confermato che, alla luce degli elementi fattuali (arresto in flagranza, nomina di difensore di fiducia, elezione di domicilio, durata del rapporto con l'avv. Arcadipane prima della rinuncia e successivi atti processuali), sussisteva la conoscenza del procedimento o, comunque, che la mancata conoscenza non era incolpevole. La Corte ha ritenuto che l'onere di informarsi fosse gravato sul ricorrente e che le circostanze documentate potessero indicare anche una volontà di sottrarsi alla conoscenza del processo. Conseguentemente il ricorso per rescissione è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 629‑bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale titolo procedurale della richiesta di rescissione del giudicato; disciplina la possibilità di chiedere la rescissione quando sussistono specifici vizi relativi alla conoscenza del processo

  • art. 89 D.Lgs. 150/2022

    «salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato»

    Norma transitoria che dispone l'applicazione della disciplina previgente in materia di processo in assenza e rescissione del giudicato per i procedimenti già pendenti alla data di entrata in vigore del decreto

  • art. 420‑bis cod. proc. pen. (testo previgente alla riforma Cartabia)

    Disciplina previgente indicante i presupposti per la rescissione del giudicato, incentrata sulla mancanza di conoscenza del processo e sull'incolpevole ignoranza della celebrazione; la Corte ha valutato la conformità del caso a tali requisiti

  • art. 6 CEDU (richiamato in giurisprudenza)

    Principio del diritto a un processo equo; nella giurisprudenza citata è richiamato per stabilire che l'ignoranza incolpevole ai fini dell'art. 6 è esclusa quando l'imputato abbia compiuto atti processuali o indicato un domicilio/avente difensore, con conseguente onere di diligenza

Massime di principio

  • La nomina di un difensore di fiducia e l'elezione di domicilio presso il suo studio configurano indizi rilevanti della conoscenza del procedimento e possono spostare sull'imputato l'onere di informarsi sugli sviluppi processuali.
  • L'arresto, il fermo o altre misure cautelari costituiscono elementi che indicano la conoscenza dell'esistenza del procedimento e riducono la possibilità di invocare un'ignoranza incolpevole.
  • La continuità e la durata del rapporto con il difensore prima della rinuncia sono valutate come indicatori della stabilità del rapporto e della responsabilità di mantenere contatti utili: una lunga persistenza del mandato senza prova di effettive interruzioni rafforza la presunzione di conoscenza.
  • Eventi successivi (espulsioni, rientri irregolari, nuovi arresti e nomine di altri difensori in procedimenti diversi) non di per sé provano l'ignoranza incolpevole della celebrazione di un processo precedente; possono anzi essere interpretati come volontà di sottrarsi alla conoscenza del procedimento se non documentata diversamente.
  • Per ottenere la rescissione del giudicato l'onere probatorio grava sul ricorrente: bisogna dimostrare non solo la mancata ricezione della notifica, ma anche l'incolpevole carattere di tale mancata conoscenza con elementi concreti e pertinenti.
  • Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore di norme transitorie si applica la disciplina previgente se prevista, quindi è necessario verificare quale testo sia applicabile al caso concreto prima di valutare i requisiti per la rescissione.
  • La semplice affermazione di non aver avuto contatti con il difensore o di non essere stato informato non è sufficiente: è richiesta una valutazione complessiva degli elementi fattuali che possa giustificare l'ignoranza incolpevole.

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