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Ordinanza

Ordinanza n. 3830/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del T.R.G.A. - DELLA PROVINCIA DI TRENTO n. 00001/2023, resa tra le parti,.

Giustizia amministrativa202302650

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TRGA della Provincia di Trento oggetto di appello, in una controversia connessa a una nuova istanza di sanatoria edilizia

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'impresa ha proposto appello contro una sentenza del TRGA della Provincia di Trento. Dal testo emerge che, nel corso del giudizio, è stata presentata una nuova istanza di sanatoria edilizia e che il Comune ha sospeso la relativa istruttoria per 180 giorni, dal 1° aprile 2026 al 28 settembre 2026, per svolgere approfondimenti amministrativo-giuridici sulla sanabilità del tipo di intervento. Le parti hanno quindi presentato un'istanza congiunta di rinvio. Il testo non espone i motivi specifici dell'appello né le censure rivolte alla sentenza di primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza congiunta di rinvio e ha rinviato la trattazione della causa all'udienza di smaltimento del 2 dicembre 2026, in considerazione della presentazione della nuova sanatoria e della sospensione dell'istruttoria comunale. Ogni decisione sulle questioni di rito, sul merito e sulle spese è stata espressamente riservata. Non è stata quindi adottata alcuna decisione sulla fondatezza dell'appello o sulla legittimità degli atti controversi.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale nell'ambito dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non specifica ulteriormente l'interpretazione applicata.

Massime di principio

  • La presentazione di una nuova istanza di sanatoria e la sospensione dell'istruttoria amministrativa, quando rendano opportuno attendere l'esito degli approfondimenti dell'amministrazione, possono giustificare il rinvio della trattazione della causa su istanza congiunta delle parti.
  • Il rinvio della trattazione disposto dal giudice amministrativo non comporta una decisione sulle questioni di rito, sul merito o sulle spese, quando tali profili siano espressamente riservati.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaProcesso amministrativo

Testo integrale

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