Cassazione Civile, Sentenza n. 41298/2021 del 22/12/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia impugnava la decisione della CTR che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2006: l'atto recuperava a tassazione quote di ammortamento finanziario imputate a conto economico, plusvalenze da cessione di immobili ERP non dichiarate e applicava l'aliquota IRES ordinaria anziché (secondo l'ufficio) quella agevolata. La CTR aveva ritenuto che l'ATER, sebbene soggetto all'IRES e all'IRAP, non dovesse tassare le somme derivanti dalle vendite degli immobili ERP perché tali proventi erano giuridicamente vincolati dalla Regione e l'ente non sarebbe "effettivo possessore" del componente positivo di reddito; inoltre la CTR aveva ritenuto l'ATER assimilabile agli IACP e applicabile l'agevolazione di cui all'art. 6 d.P.R. 601/1973 (riduzione del 50% dell'IRES). L'Agenzia deduceva violazioni di norme tributarie (art. 86 e 109 TUIR, norme IRAP) e contestava l'estensione dell'agevolazione agli ATER.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo e il quarto motivo del ricorso principale (riguardanti la tassabilità delle plusvalenze e l'erronea estensione dell'agevolazione prevista per gli IACP agli ATER) e ha cassato la sentenza della CTR, rinviando la causa al giudice di merito per nuovo esame. La Corte ha affermato che l'ATER, quale ente pubblico economico che svolge anche attività commerciale, è soggetto a IRES e IRAP e le plusvalenze da cessione di immobili ERP concorrono alla formazione della base imponibile: il vincolo di destinazione delle somme non esclude la tassazione. Inoltre la Corte ha ritenuto che la norma agevolativa (art. 6 d.P.R. 601/1973) sia di stretta interpretazione e non possa essere estesa agli ATER semplicemente per analogia. Il primo motivo del ricorso incidentale dell'ATER (nullità per carenza di motivazione della sentenza di merito su un capo relativo agli ammortamenti finanziari) è stato accolto: la parte della sentenza che rigettava l'appello incidentale è stata dichiarata nulla per motivazione apparente. La sentenza impugnata è quindi cassata e la causa rimessa al giudice a quo; le spese del giudizio di legittimità sono a carico della parte soccombente come indicato.
Norme richiamate
Le plusvalenze derivate dalla cessione degli immobili dell'ATER sono componenti positivi del reddito d'impresa (plusvalenze) e concorrono alla formazione della base imponibile IRES ai sensi di tale norma
Art. 73 individua i soggetti passivi IRES; la giurisprudenza e la Corte hanno ritenuto l'ATER ente commerciale soggetto all'IRES (non esente ai sensi dell'art. 74) in ragione della sua natura e attività
Richiamato in relazione al principio di competenza: i proventi derivanti dalle cessioni sono imponibili nel periodo d'imposta di competenza
d.lgs. n. 446/1997 (art. 3, art. 4, art. 5)
Norme che definiscono i soggetti passivi e la base imponibile IRAP; la Corte conferma che l'ATER rientra tra i soggetti IRAP e che la base comprende i componenti positivi del reddito d'impresa
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 6, comma 1, lett. c-bis
"L'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta alla metà nei confronti dei seguenti soggetti: [...] lett. c bis) istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati"
Si tratta di una norma agevolativa soggettiva di stretta interpretazione: non può essere estesa agli ATER salvo che essi rientrino letteralmente nella previsione normativa
legge regionale Abruzzo n. 44/1999
Ha trasformato gli IACP in ATER e definito la natura di ente pubblico economico delle ATER; tale quadro regionale è utilizzato per determinare la natura giuridica e fiscale dell'ATER
d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (art. 93)
Rilevato nel quadro storico-normativo: trasferimento alle Regioni delle funzioni in materia ERP e ruolo degli IACP/enti succeduti
Costituzione (art. 117 - competenze legislative; art. 53, art. 23, art. 81 richiamati in motivazione)
Richiamati a supporto della distinzione fra competenze statali/regionale e del principio che le agevolazioni fiscali soggettive debbano essere interpretate restrittivamente per rispetto dell'ambito impositivo fissato dal legislatore
Massime di principio
- Un ente pubblico economico che svolge anche attività commerciale (come le ATER) è soggetto passivo IRES e IRAP; le plusvalenze da cessione di immobili aziendali concorrono alla base imponibile
- Il vincolo di destinazione delle somme (es. obblighi regionali di destinazione dei proventi) non esclude in sé la tassabilità dei proventi: la rilevanza fiscale si valuta sulla titolarità e sulla natura del componente reddituale
- Le norme agevolative soggettive (es. art. 6 d.P.R. 601/1973) sono di stretta interpretazione: non possono essere estese per analogia ad enti non espressamente ricompresi dal testo normativo
- La qualificazione formale e sostanziale dell'ente (statuto, attività effettiva, destinazione dei proventi, registri e conti intrattenuti) è decisiva per stabilire la commercialità e quindi il regime fiscale
- In sede di impugnazione giudiziaria la motivazione del giudice di merito deve essere chiara e percepibile: motivazione apparente o incomprensibile può determinare la nullità della sentenza e la cassazione per vizi procedurali
- Le questioni relative a deduzioni/ammortamenti finanziari richiedono adeguata prova documentale o logica contabile: l'onere probatorio e la valutazione della prova restano rilevanti in sede di merito
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