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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45124/2023 del 08/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva sostituito gli arresti domiciliari con obbligo di dimora e divieto di contrarre con la P.A. per i capi 1) (corruzione per l'esercizio della funzione) e 16) (falso ideologico). Il difensore censura difetti della motivazione e il travisamento dei ruoli e delle funzioni attribuite al Tenente Colonnello Iazzetta (sostiene non fosse Punto Istruttore con poteri decisionali) e contesta la ricostruzione della gestione di fatto della SGM 70 da parte del Mattozzi, sostenendo che la società era amministrata da terzi e partecipata dalla moglie.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondate le censure, affermando che la decisione impugnata era basata sulla valutazione complessiva di numerosi elementi indiziari che descrivono un sistema corruttivo consolidato; ha confermato la sussistenza della gravità indiziaria rispetto al capo 1) poiché lo Iazzetta, pur con ruoli diversi, aveva in concreto competenze e possibilità di influenza nella sequenza procedimentale e vi è correlazione sinallagmatica tra la dazione (10.000 euro mascherata da operazione immobiliare) e gli affidamenti ottenuti dalla società del Mattozzi. Quanto al capo 16), la Corte ha ritenuto rilevanti l'invio delle fotografie, le ammissioni di testimoni e la dimostrazione che lavori erano iniziati prima dell'affidamento formale, con conseguente gestione di fatto del ricorrente anche senza incarico formale. Pertanto il ricorso è stato rigettato e confermato l'impianto cautelare.

Norme richiamate

  • art. 318 cod. pen.

    Il reato di corruzione per l'esercizio della funzione è configurato anche quando l'atto non rientri nelle specifiche mansioni formali del pubblico ufficiale, purché sia nell'ambito funzionale dell'amministrazione e l'agente possa esercitare, anche di fatto, una forma di ingerenza. Pertanto è sufficiente la correlazione tra la dazione e l'attività o la possibilità di incidere sulla procedura amministrativa.

  • Sez. 6, n. 13406 del 13/02/2019 (Carollo)

    Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui non è determinante la corrispondenza tra l'atto e le mansioni specifiche: rileva l'ambito funzionale dell'ufficio e la possibilità di ingerenza anche di fatto.

  • Sez. 6, n. 23355 del 26/02/2016 (Margiotta)

    Ulteriore precedente giurisprudenziale confermante il principio di estensione in via di fatto della sfera operativa del pubblico ufficiale ai fini della configurabilità della corruzione.

  • reato di falso ideologico (attribuzione non numerata nel testo)

    La falsità è contestata rispetto alle attestazioni delle date di inizio e fine lavori; la sentenza valorizza elementi obiettivi (invio di fotografie, dichiarazioni di testimoni, noleggio di attrezzature) a dimostrare che i lavori erano iniziati prima dell'affidamento formale, con conseguente rilevanza ai fini della responsabilità del ricorrente per la gestione di fatto.

Massime di principio

  • La gravità indiziaria va valutata nel suo complesso: plurime anomalie, coerenza temporale tra dazioni e affidamenti e ripetitività degli appalti rafforzano l'indicazione di un sistema corruttivo anche se singoli elementi, presi isolatamente, appaiono deboli.
  • Per il reato di corruzione non è necessario che l'atto illecito rientri esattamente nelle mansioni formali del pubblico ufficiale: rileva l'ambito funzionale dell'ufficio e la concreta capacità di influenza, anche se esercitata 'di fatto'.
  • Operazioni apparentemente lecite o schermate (es. operazioni immobiliari simulata) possono costituire prove indiziarie significative se risultano incongruenze economiche e temporali con successivi benefici patrimoniali o affidamenti.
  • L'assenza di un ruolo formale in una società non esclude la responsabilità per la gestione di fatto: comunicazioni, invio di documentazione o attività operative (es. fotografie, organizzazione dei lavori) possono dimostrare poteri di gestione effettivi.
  • In sede di riesame o impugnativa il giudice non è tenuto a riconsiderare tutte le valutazioni probatorie in modo sostitutivo; sono ammesse critiche solo se dimostrano errori logici o travisamenti evidenti dei dati complessivi raccolti.

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