Cassazione Penale, Sentenza n. 45124/2023 del 08/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva sostituito gli arresti domiciliari con obbligo di dimora e divieto di contrarre con la P.A. per i capi 1) (corruzione per l'esercizio della funzione) e 16) (falso ideologico). Il difensore censura difetti della motivazione e il travisamento dei ruoli e delle funzioni attribuite al Tenente Colonnello Iazzetta (sostiene non fosse Punto Istruttore con poteri decisionali) e contesta la ricostruzione della gestione di fatto della SGM 70 da parte del Mattozzi, sostenendo che la società era amministrata da terzi e partecipata dalla moglie.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondate le censure, affermando che la decisione impugnata era basata sulla valutazione complessiva di numerosi elementi indiziari che descrivono un sistema corruttivo consolidato; ha confermato la sussistenza della gravità indiziaria rispetto al capo 1) poiché lo Iazzetta, pur con ruoli diversi, aveva in concreto competenze e possibilità di influenza nella sequenza procedimentale e vi è correlazione sinallagmatica tra la dazione (10.000 euro mascherata da operazione immobiliare) e gli affidamenti ottenuti dalla società del Mattozzi. Quanto al capo 16), la Corte ha ritenuto rilevanti l'invio delle fotografie, le ammissioni di testimoni e la dimostrazione che lavori erano iniziati prima dell'affidamento formale, con conseguente gestione di fatto del ricorrente anche senza incarico formale. Pertanto il ricorso è stato rigettato e confermato l'impianto cautelare.
Norme richiamate
Il reato di corruzione per l'esercizio della funzione è configurato anche quando l'atto non rientri nelle specifiche mansioni formali del pubblico ufficiale, purché sia nell'ambito funzionale dell'amministrazione e l'agente possa esercitare, anche di fatto, una forma di ingerenza. Pertanto è sufficiente la correlazione tra la dazione e l'attività o la possibilità di incidere sulla procedura amministrativa.
Sez. 6, n. 13406 del 13/02/2019 (Carollo)
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui non è determinante la corrispondenza tra l'atto e le mansioni specifiche: rileva l'ambito funzionale dell'ufficio e la possibilità di ingerenza anche di fatto.
Sez. 6, n. 23355 del 26/02/2016 (Margiotta)
Ulteriore precedente giurisprudenziale confermante il principio di estensione in via di fatto della sfera operativa del pubblico ufficiale ai fini della configurabilità della corruzione.
reato di falso ideologico (attribuzione non numerata nel testo)
La falsità è contestata rispetto alle attestazioni delle date di inizio e fine lavori; la sentenza valorizza elementi obiettivi (invio di fotografie, dichiarazioni di testimoni, noleggio di attrezzature) a dimostrare che i lavori erano iniziati prima dell'affidamento formale, con conseguente rilevanza ai fini della responsabilità del ricorrente per la gestione di fatto.
Massime di principio
- La gravità indiziaria va valutata nel suo complesso: plurime anomalie, coerenza temporale tra dazioni e affidamenti e ripetitività degli appalti rafforzano l'indicazione di un sistema corruttivo anche se singoli elementi, presi isolatamente, appaiono deboli.
- Per il reato di corruzione non è necessario che l'atto illecito rientri esattamente nelle mansioni formali del pubblico ufficiale: rileva l'ambito funzionale dell'ufficio e la concreta capacità di influenza, anche se esercitata 'di fatto'.
- Operazioni apparentemente lecite o schermate (es. operazioni immobiliari simulata) possono costituire prove indiziarie significative se risultano incongruenze economiche e temporali con successivi benefici patrimoniali o affidamenti.
- L'assenza di un ruolo formale in una società non esclude la responsabilità per la gestione di fatto: comunicazioni, invio di documentazione o attività operative (es. fotografie, organizzazione dei lavori) possono dimostrare poteri di gestione effettivi.
- In sede di riesame o impugnativa il giudice non è tenuto a riconsiderare tutte le valutazioni probatorie in modo sostitutivo; sono ammesse critiche solo se dimostrano errori logici o travisamenti evidenti dei dati complessivi raccolti.
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